Sovraindebitamento: escluso dal computo delle maggioranze il creditore ipotecario

La Redazione
22 Dicembre 2016

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento preveda l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum del 60%, richiesto dall'art. 11, L. n. 3/2012 ai fini dell'omologazione e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento preveda l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum del 60%, richiesto dall'art. 11, L. n. 3/2012 ai fini dell'omologazione e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Il caso. Il Tribunale di Como rigettava la richiesta di omologazione della proposta di composizione della crisi sovraindebitamento ritenendo che non fosse stato raggiunto l'accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, non computando tra i creditori aderenti la banca, per la quale era previsto l'integrale soddisfacimento per il credito ipotecario e non aveva espresso il proprio compenso ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012. Il debitore proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la banca fosse stata erroneamente esclusa dai creditori votanti.

Il soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca. I Giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso ed affermano che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere integralmente soddisfatti, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Ciò, tuttavia, deve risultare espressamente dalla proposta, la quale deve essere a tal fine accompagnata dall'attestazione dell'OCC circa l'incapienza del bene oggetto di garanzia; in caso contrario, il credito risulta soddisfatto integralmente e, come tale, non concorre alla formazione della maggioranza necessaria per l'omologazione dell'accordo.

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