Piano del consumatore e requisiti di meritevolezza

La Redazione
27 Dicembre 2016

Il giudice, prima di omologare il piano del consumatore, deve escludere che quest'ultimo abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il giudice, prima di omologare il piano del consumatore, deve escludere che quest'ultimo abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Difetta il requisito di meritevolezza (nonostante il mancato accertamento dell'OCC) qualora il debitore abbia assunto le proprie obbligazioni senza la necessaria diligenza: rientra in tale ipotesi la stipula di un mutuo fondiario che si presenta notevolmente oneroso, più gravoso di quanto il consumatore possa garantire di adempiere quale fideiussore, e sproporzionato alle fonti di reddito, personali e familiari.

Conformi:

Tribunale di Milano - Sez. II - 18 novembre 2016, decr.

Tribunale di Larino – 24 maggio 2016, sent.

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