Pagamento in prededuzione del credito del professionista e atti di straordinaria amministrazione

La Redazione
12 Gennaio 2017

Il pagamento in prededuzione del credito del professionista, che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, non può essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione solo perché compiuto prima dell'ammissione del debitore al concordato, ma occorre una valutazione, ex ante, sulla funzionalità delle relative prestazioni.

Il pagamento in prededuzione del credito del professionista, che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, non può essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione solo perché compiuto prima dell'ammissione del debitore al concordato, ma occorre una valutazione, ex ante, sulla funzionalità delle relative prestazioni.

Il caso. Una società consortile impugnava la sentenza dichiarativa del proprio fallimento nonché il decreto di inammissibilità, pronunciato in precedenza dal medesimo Tribunale, sulla proposta di concordato preventivo avanzata dalla società entro il termine accordato dopo il deposito del ricorso contenente una domanda di concordato preventivo con riserva. Sulla questione, la Corte d'Appello nel rigettare il ricorso giudicava corretta la dichiarazione di inammissibilità resa dal Tribunale a causa dei pagamenti nei confronti di alcuni professionisti incaricati di curare la stesura della proposta di concordato, in quanto siffatti crediti avrebbero potuto assumere rango prededucibile solo a seguito dell'intervenuta ammissione al concordato.

La prededucibilità dei crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali. La Corte d'Appello ha qualificato i pagamenti effettuati dal debitore quali atti di straordinaria amministrazione, sul presupposto che solo il decreto di ammissione ex art. 163 avrebbe potuto attribuire la qualifica di crediti prededucibili; da tale premessa ha tratto la conseguente inammissibilità della proposta, ex art. 173, in mancanza della necessaria autorizzazione del Tribunale a compiere i suddetti pagamenti.

La Cassazione, nell'accogliere i motivi di ricorso dal debitore, respinge l'automatismo, operato dal giudice di merito, secondo cui la non ammissione al concordato qualificherebbe l'eventuale pagamento come atto di straordinaria amministrazione.

Al contrario, ai fini della prededucibilità dei crediti pregressi anteriori alla proposta, assume rilevanza un'indagine sulla funzionalità delle prestazioni.

L'art. 111, comma 2, l.fall., nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattoria destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio.

Attività di assistenza e prededuzione del credito del professionista. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.

In ogni caso, conclude la S.C., il pagamento non autorizzato di un debito scaduto non comporta, in via automatica l'inammissibilità della proposta, dovendosi sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione: in realtà il pagamento di simili crediti professionali può costituire l'effetto di prestazioni di ordinaria amministrazione assunte dalla società debitrice, e come tali estranee alla necessità autorizzatoria, benchè condotte in corso di concordato.

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