Osservatorio sulla Cassazione - Dicembre 2016
18 Gennaio 2017
Concordato fallimentare e manifestazione di dissenso Cass. Civ. – Sez. VI – 12 dicembre 2016 – n. 25416, sent. L'art. 125 l.fall., in tema di concordato fallimentare, prevede che l'eventuale manifestazione di dissenso deve pervenire in cancelleria; essa, dunque, non può ritenersi validamente espressa se indirizzata al curatore.
Insinuazione al passivo e data certa della domanda Cass. Civ. – Sez. I – 22 dicembre 2016 – n. 26778, sent. Le imprese private, purché munite di apposita licenza dell'Amministrazione, possono svolgere servizi postali, fatta eccezione per gli atti giudiziari, e curare ed eseguire la trasmissione della corrispondenza. Tuttavia, l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi di un'attività resa da un soggetto privato il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.
Fattibilità del piano concordatario e limiti del giudice Cass. Civ. - Sez. I - 20 dicembre 2016 - n. 26332, sent. In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica , intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Conferimento d'azienda e fallimento Cass. Civ. – Sez. I – 23 dicembre 2016- n. 26953, sent. Nel caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società poi fallita si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. L'effettività di tale trasformazione, non sempre rinvenibile dalla mera modificazione dell'atto costitutivo, deve essere valutata caso per caso dal giudice.
Concordato preventivo e atti di frode Cass. Civ.- sez. I - 07 dicembre 2016 - n. 25164, sent. Gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 l.fall., comprendono, oltre ai fatti “scoperti” perché del tutto ignoti nella loro materialità, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato e nei suoi allegati.
Opposizione allo stato passivo ed efficacia probatoria Cass. Civ. – Sez. I – 22 dicembre 2016 - n. 26776, sent. Il curatore non può essere annoverato tra i soggetti di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., i quali operano solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda ad ammissione al passivo da parte di un imprenditore.
Opposizione allo stato passivo e prelazione ipotecaria Cass. Civ. – Sez. I – 14 dicembre 2016 – n. 25728, sent. L'art. 67, comma 1, l.fall. prevede, tra l'altro, che sono revocati i "pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti", salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. A sua volta l'art. 69-bis, comma 2, l. fall., prevede che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, "i termini di cui agli artt. 64, 65, artt. 67, commi 1 e 2 e art. 69, decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
Opposizione allo stato passivo e documentazione Cass. Civ. – Sez. I – 21 dicembre 2016 – n. 26639, sent. Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché il creditore, la cui domanda ex art. 93 l.fall. sia stata respinta dal giudice delegato, ha l'onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 l.fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio. |