La liquidazione dei beni nel concordato preventivo
03 Febbraio 2017
Non è normativamente prospettabile una distribuzione del ricavato delle procedure competitive di liquidazione concordataria diverso da quello conseguibile in sede fallimentare, stante in entrambi i casi il rispetto della cause legittime di prelazione: può, quindi, affermarsi che sia doveroso che, nel concordato con cessione dei beni, i beni vengano collocati al prezzo offerto dal mercato, ancorché auspicabilmente superiore al valore stimato ex ante, quale effetto del meccanismo incrementale tipico del procedimento competitivo; ne consegue che non può prospettarsi ex post alcun surplus derivante dalla liquidazione dei beni (ove questa venga operata in sede concorsuale), quale che sia la sede della liquidazione (concordato preventivo o fallimento), non essendo tale ricavato liberamente destinabile dal proponente con alterazione dell'ordine legale delle cause di prelazione.
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