Concordato preventivo ed integrazione del piano
20 Febbraio 2017
Ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall. è possibile assegnare un termine al debitore per apportare integrazioni al piano e non per apportare integrazioni all'attestazione, laddove essa sia originariamente carente: solo nell'ipotesi in cui il piano sia integrato attraverso deduzioni di fatti e circostanze nuovi rispetto alla proposta originaria, tali cioè da configurare possibili scenari prima non paventati – stante la inscindibile connessione esistente tra tutte le previsioni del piano, da un lato, e l'attestazione della loro veridicità inziale e fattibilità successiva, dall'altro lato – può darsi l'ammissibilità di un supplemento della attestazione. |