Proposta di concordato e atti in frode

La Redazione
07 Marzo 2017

In tema di atti in frode nella proposta di concordato, il dolo del proponente consiste anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze influenti sulla formazione del consenso dei creditori che siano state successivamente accertate dal commissario giudiziale.

In tema di atti in frode nella proposta di concordato, il dolo del proponente consiste anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze influenti sulla formazione del consenso dei creditori che siano state successivamente accertate dal commissario giudiziale.

Il caso. Il Tribunale, su segnalazione ex art. 173 l.fall. del Commissario Giudiziale, revocava l'ammissione di una Spa in liquidazione alla procedura di concordato preventivo e, con contestuale sentenza, dichiarava il fallimento della società. Successivamente la Corte d'appello respingeva il reclamo proposto dalla Spa avverso le due decisioni. La Corte del merito, condividendo l'assunto del primo giudice, riteneva che nella proposta di concordato fossero stati taciuti fatti rilevanti per la formazione del consenso informato dei creditori. Avverso tale provvedimento la società presentava ricorso in Cassazione.

Il dolo del proponente consiste anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze influenti sulla formazione del consenso dei creditori. La norma di cui all'art. 173 l.fall. non esaurisce il suo contenuto precettivo nel richiamo al fatto “scoperto” perché ignoto nella sua materialità, ma ricomprende nella nozione di atti in frode anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria.

Nel caso di specie, il fatto di aver incluso, fra i crediti indicati in proposta come non realizzabili, crediti in realtà fittizi, vale di per sé a smentire l'assunto secondo cui nella domanda di ammissione al concordato preventivo vi erano già sufficienti riferimenti alle circostanze oggetto di segnalazione da parte del commissario giudiziale. Omettendo, quindi, di dare conto di ciò che era stato scoperto dal commissario giudiziale, veniva ad pregiudicato il diritto al consenso informato dei creditori.

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