Crisi d’impresa: le critiche dell’ANC sul ddl delega

La Redazione
24 Marzo 2017

L'Associazione Nazionale Commercialisti, con il comunicato stampa dello scorso 22 marzo, ha reso note le forti perplessità nei confronti delle modifiche apportate alle disposizioni che interessano la procedura di cui all'art. 4 del disegno di legge “segnalazione dello stato di allerta” e l'individuazione dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di gestione e di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali.

L'Associazione Nazionale Commercialisti, con il comunicato stampa dello scorso 22 marzo, ha reso note le forti perplessità nei confronti delle modifiche apportate alle disposizioni che interessano la procedura di cui all'art. 4 del disegno di legge “segnalazione dello stato di allerta” e l'individuazione dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di gestione e di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali.

Come noto, la riforma prevede che solamente gli Organismi di Composizione della Crisi istituiti presso ciascuna Camera di Commercio potranno assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, ed avranno la funzione di nominare un collegio composto da almeno tre esperti. Secondo l'Associazione è inopportuno che siano riconosciuti esclusivamente gli OCC istituiti presso le Camere di Commercio, poiché si determina, in questo modo, un'ingiustificata esclusione di tutti gli altri OCC costituiti ed iscritti nell'apposta sez. A del Ministero della Giustizia.

Altra questione criticata dall'Associazione riguarda l'introduzione della figura del Giudice specializzato, cui verrebbero affidate le procedure di maggior entità lasciando ai tribunali oggi esistenti, secondo i normali criteri di competenza, le procedure di sovraindebitamento, con la trattazione delle rimanenti procedure tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata. Per l'ANC la scelta adottata non è priva di inconvenienti: sia per l'eccessivo carico di procedure che si concentrerebbero sulle sezioni specializzate, sia perché l'eventuale maggiore lontananza dall'ufficio giudiziario potrebbe aggravare ingiustificatamente gli oneri e le difficoltà pratiche nell'esercizio dei diritti da parte dei soggetti non adeguatamente organizzati. Anche l'alternativa costituita da un massiccio ma generalizzato ricorso ad applicazioni infra-distrettuali di magistrati esperti nella materia concorsuale non appare percorribile, trattandosi di soluzione farraginosa, costosa e non particolarmente funzionale per gli uffici interessati”.

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