La prededuzione dei crediti nel concordato preventivo

La Redazione
27 Marzo 2017

In tema di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (cd. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all'ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purché in conformità del piano industriale oggetto dell'approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione da parte del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall'impresa in concordato ed il piano approvato.

In tema di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (cd. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all'ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purché in conformità del piano industriale oggetto dell'approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione da parte del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall'impresa in concordato ed il piano approvato.

Il carattere alternativo dei criteri per l'affermazione della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali (cronologico e teleologico) non consente l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

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