Chiusura del fallimento con giudizi pendenti: le modalità applicative del nuovo art. 118 l.fall.

La Redazione
31 Marzo 2017

Con il documento diffuso lo scorso 22 febbraio, il Tribunale di Savona ha diffuso le proprie linee guida in tema di chiusura del fallimento con giudizi pendenti alla luce del novellato art. 118 l.fall.

Con il documento diffuso lo scorso 22 febbraio, il Tribunale di Savona ha diffuso le proprie linee guida in tema di chiusura del fallimento con giudizi pendenti alla luce del novellato art. 118 l.fall.

Alla disposizione, infatti, sono state apportate modificazioni intese a consentire la chiusura della procedura di fallimento nella perdurante pendenza di giudizi. La norma, che è operativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 132/15, di conversione del D.L. n. 83/15), si applica a tutti i fallimenti, ivi compresi quelli pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, poi convertito ed integra la più problematica delle disposizioni, introdotte con la miniriforma del 2015, che ineriscono strettamente alla procedura fallimentare.

Il Tribunale di Savona, nel fornire chiarimenti relativi alle modalità applicative della disciplina, si è prevalentemente soffermato sui seguenti punti:

  • Le procedure interessate;
  • Tipologia di giudizi in pendenza dei quali può disporsi la chiusura;
  • Adempimenti necessari per giungere alla chiusura del fallimento;
  • Modalità del riparto supplementare;
  • Decreto di chiusura ex. art. 119 l.fall.

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