Rinuncia alla procedura di concordato preventivo e obblighi informativi

La Redazione
04 Aprile 2017

La rinuncia al ricorso ex art. 161 l.fall. in un quadro non patologico appare soluzione praticabile, rientrando nella scelta della parte se proseguire o meno la strada della soluzione alla crisi di impresa originariamente intrapresa, senza che tale opzione possa ritenersi direttamente lesiva degli interessi dei creditori; per contro, la rinuncia depositata in un quadro di patologia già manifesta della procedura pre-concordataria comporta...

La rinuncia al ricorso ex art. 161 l.fall. in un quadro non patologico appare soluzione praticabile, rientrando nella scelta della parte se proseguire o meno la strada della soluzione alla crisi di impresa originariamente intrapresa, senza che tale opzione possa ritenersi direttamente lesiva degli interessi dei creditori; per contro, la rinuncia depositata in un quadro di patologia già manifesta della procedura pre-concordataria comporta il venir meno della disponibilità della procedura da parte dell'impresa ricorrente, attivando i meccanismi stabiliti dagli artt. 161, 162, e 173 l.fall., per rimediare a tali patologie.

La parte, per giustificare il mancato rispetto degli obblighi informativi nella fase pre-concordataria, non può invocare la mera “riserva mentale” del successivo deposito della rinuncia alla procedura, dovendo procedere alternativamente o al deposito della rinuncia prima del termine, oppure al deposito della relazione in ottemperanza all'obbligo stabilito dalla legge.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.