Iniziativa fallimentare dei P.M. e mancato esercizio dell’azione penale
10 Aprile 2017
Dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, comma 1, l.fall.. emerge che la volontà legislativa, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis.
Il caso. Una S.r.l. impugnava la sentenza della Corte d'Appello con cui veniva rigettato il proprio reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento resa dal Tribunale. Secondo la Corte nell'iniziativa svolta dal Pubblico Ministero non risiedeva nessun vizio, avendo questi agito ex art. 7 l.fall. dopo aver tratto la notitia decoctionis all'interno di un procedimento penale. Avverso tale procedimento la società proponeva ricorso per cassazione.
In caso di insolvenza rilevata nel corso del procedimento penale solo il P.M. può chiedere il fallimento. L'art. 7 l.fall., che si riferisce ad “un procedimento penale” senza altre qualificazioni o riferimenti, impone soltanto al Pubblico Ministero, che rilevi l'insolvenza nel corso della sua competenza penale, di agire chiedendo il fallimento. La norma consente di ravvisare nella fuga, irreperibilità, latitanza dell'imprenditore, chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo altrettante ipotesi che possono anche essere esterne ad un procedimento penale, essendo sufficiente che, come fonti di informazione, da esse “l'insolvenza risulti” in una o più nell'ambito delle complesse attività svolte dal P.M. nel suo ufficio. |