La sanzione per il ritardato deposito del rapporto semestrale
17 Aprile 2017
Alcune Camere di Commercio hanno adottato la prassi di notificare nei confronti dei Curatori fallimentari verbali di accertamento con i quali viene contestata la violazione dell'art. 33 l.fall. in caso di ritardo nel deposito del rapporto semestrale, con conseguente irrogazione di una sanzione.
Nei verbali, che ho avuto modo di verificare, la fonte normativa che legittimerebbe la sanzione è indicata nell'art. 33 l.fall. e/o nell'art. 2630, comma 1, cc..
Sotto il profilo sostanziale, dubito che questa prassi sia adeguatamente supportata in punto di diritto. A tutta evidenza, infatti, l'art. 33 l.fall. non prevede alcuna sanzione. Quanto all'art. 2630 c.c., il dettato normativo non include tra i destinatari della disciplina il Curatore fallimentare. L'art. 2630 c.c. così recita: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo” Secondo il dettato testuale, dunque, la disposizione trova applicazione a chi, per legge, sia tenuto all'adempimento “a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio”.
Per conseguenza non è immediatamente evidente la ragione per la quale possa essere legittimamente invocata con riferimento al Curatore fallimentare. Quest'ultimo non riveste alcun ruolo nel modulo corporativo delle società e/o dei consorzi, afferendo le funzioni dell'Ufficio alla conduzione della procedura fallimentare e alla gestione del patrimonio del debitore. Non a caso si applica l'art. 2704 c.c. in ragione della sua ritenuta terzietà (“Data della scrittura privata nei confronti dei terzi”). Giova, inoltre, ricordare che gli organi societari permangono nelle funzioni, anche in pendenza della procedura fallimentare, seppur con competenze limitate (si veda, a mero titolo esemplificativo, l'art. 124 l.fall. sulla proposta di concordato fallimentare). Inoltre, anche nel caso in cui si dovesse riuscire a dimostrare che l'art. 2630 c.c. possa trovare applicazione nei confronti del Curatore, tuttavia, non essendo quest'ultimo espressamente indicato tra i destinatari della disciplina, dovrebbe trovare applicazione l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che dispone l'esonero da responsabilità laddove l'errore non dipenda da “colpa”. E non è, forse, inutile evidenziare che è sempre la L. n. 689/1981 a stabilire, all'art. 1, che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerate”. E il “caso” del curatore fallimentare non è considerato né all'art. 33 l.fall. né all'art. 2704 c.c.. Vediamo, adesso, la questione dei “tempi”.
Sotto il profilo procedimentale, i verbali, da me visionati, risultano notificati oltre il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto riepilogativo. L'art. 14 della legge n. 689/1981, al comma 2, dispone che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. L'ultimo comma stabilisce, inoltre, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Le Camere di Commercio sembrano, dunque, assumere che il termine “a quo” per la notifica del verbale sia costituito dalla data di effettivo accertamento della infrazione e non da quella di trasmissione del rapporto semestrale, ancorché con detta trasmissione l'Ufficio sia messo nelle condizioni di procedere alle verifiche del caso. Si tratta di un'interpretazione discutibile, ma occorre tenere presente che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento alla L. n. 689/1981, mostrano di ritenere decisiva la sola “necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il temine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689” in quanto detto termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione” (Cass. SS.UU. 27 aprile 2006, n. 9591). Un'ultima notazione. In diversi verbali, la contestazione riguarda il ritardo nel deposito del rapporto semestrale nell'ambito di procedure fallimentari nelle quali non era costituito il Comitato dei creditori. A tal proposito, occorre tenere presente che nell'art. 33, comma 5, l.fall. manca una compiuta disciplina in ordine alla trasmissione del rapporto riepilogativo all'Ufficio del Registro delle imprese. Il comma 5 si limita a prevedere che detta trasmissione venga effettuata “nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni [del comitato dei creditori] nella cancelleria del tribunale”. La norma non prende in considerazione l'ipotesi della mancata costituzione del Comitato dei creditori, con la conseguenza che manca il termine dal quale procedere per il calcolo dei quindici giorni, la cui violazione si pretende di sanzionare. Si potrebbe sostenere che lo stesso decorra dalla data del provvedimento con il quale il Giudice delegato prende atto del Rapporto. Ma, nel silenzio della norma, sarei propenso a ritenere che lo stesso possa essere validamente assunto solo laddove il provvedimento con il quale il Giudice delegato prende visione del rapporto disponga, altresì, la sua trasmissione al Registro delle imprese. Diversamente, stante l'assenza di disposizioni specifiche che regolino il caso di mancata costituzione del Comitato dei creditori, quantomeno si dovrebbe ritenere, sempre ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, che l'errore non dipenda da “colpa” della Curatela. Con il che si dovrebbe, anche in questo caso, escludere la responsabilità del Curatore.
Un'ultima notazione. Con la “Seconda circolare in merito ai rapporti riepilogativi”, datata 20 marzo 2017, il Tribunale di Roma ha chiarificato e disposto che: (i) i rapporti riepilogativi ex art. 33 l.fall. non vanno comunicati al Giudice delegato ma depositati in cancelleria; (ii) il Comitato dei creditori deve rendere le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla trasmissione del rapporto; (iii) il termine dei 15 giorni per il deposito, da parte del Curatore, presso l'Ufficio del Registro decorre dalla scadenza del termine concesso al Comitato dei creditori per le osservazioni di competenza; (iv) laddove non sia costituito il Comitato dei creditori “il termine di 15 giorni decorre dal deposito del rapporto in cancelleria”. Si ha conoscenza inoltre che il Presidente del Tribunale di Novara, a sua volta, come Giudice del Registro delle Imprese, di fatto concordando con l'opinione sin qui espressa, abbia comunicato alla locale Camera di Commercio che i rilievi di quest'ultima circa l'omesso o tardivo deposito dei rapporti riepilogativi debbano essere semplicemente comunicati ai giudici delegati a titolo di collaborazione istituzionale nella vigilanza sull'attività dei curatori, in modo che questi ultimi siano sollecitati a giustificare l'inadempimento e poi a sanarlo. |