Sospensione delle procedure esecutive e proroga del termine
18 Aprile 2017
L'art. 20, comma 7, L. n. 20/1999, nella sua attuale formulazione normativa, riserva in via esclusiva al Pubblico Ministero il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali, introducendo così, di fatto, l'effetto sospensivo in questione come conseguenza automatica del provvedimento del P.M.
L'art. 20 L. n. 20/1999 non prevede la possibilità di proroga o rinnovazione del termine di 300 giorni. Non vi è alcun elemento, infatti, che autorizzi a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere la possibilità di ottenere più periodi di sospensione concessi con diversi provvedimenti. |