Il sequestro per equivalente successivo alla sentenza di fallimento

La Redazione
28 Aprile 2017

Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che interviene in fase successiva alla dichiarazione di fallimento non può incidere sui beni già appresi alla procedura.

Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che interviene in fase successiva alla dichiarazione di fallimento non può incidere sui beni già appresi alla procedura.

Il curatore fallimentare protegge gli interessi dei creditori anche “ricostruendo” l'attivo fallimentare e liquidando i beni che lo costituiscono; da qui l'interesse e la conseguente legittimazione a proporre incidente di esecuzione per ottenere l'eliminazione del vincolo reale derivante dalla confisca, vincolo che, precludendo la soddisfazione dei creditori in seguito al riparto dell'attivo, impedisce il raggiungimento di uno degli obiettivi della procedura concorsuale.

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