Abuso dello strumento concordatario e dichiarazione di fallimento
18 Maggio 2017
È inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento. Il caso. Una Srl chiedeva al Tribunale di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. Disposta l'ammissione, il commissario giudiziale evidenziava nella relazione talune criticità, per le quali la società istante rimediava formulando una proposta modificativa che lo stesso commissario giudiziale, con relazione integrativa, giudicava insufficiente a superare le criticità riscontrate, sicché il giudice delegato non dava corso alle operazioni di voto e si riservava di riferire al collegio il quale dichiarava inammissibile la proposta. Successivamente, la Corte d'appello, su reclamo promosso dalla Srl, dichiarava nullo il decreto di inammissibilità per omessa rituale instaurazione del procedimento di cui all'art. 173 l.fall. e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale. Il giorno precedente l'udienza, la Srl depositava un'integrazione della modifica della domanda di concordato preventivo; all'esito dell'udienza il giudice delegato si riservava di riferire al collegio che revocava l'ammissione al concordato e contestualmente provvedeva con sentenza alla dichiarazione di fallimento. Contro tali provvedimenti la società proponeva reclamo il quale veniva respinto dalla Corte d'appello. Avverso la sentenza, la Srl proponeva ricorso in Cassazione. La domanda di concordato presentata con lo scopo di differire la dichiarazione di fallimento è inammissibile. La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i sui creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione del canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano gli ordinari strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
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