Concordato preventivo e legittimazione ad agire
18 Maggio 2017
In tema di legittimazione ad agire, la limitazione a partecipare in sede oppositiva al giudizio di omologazione di un concordato preventivo è riferibile solo a coloro che hanno approvato la proposta; ne deriva che la partecipazione consentita, nell'area dei creditori, non è solo riconosciuta ai dissenzienti – che la norma considera a pieno titolo legittimati – ma anche a quelli che non avendo dissentito – per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati, o ancora perché non ammessi al voto, o infine perché astenuti – intendano contrastare l'omologazione prospettando l'interesse diretto e attuale al giudizio, in riferimento al trattamento loro riservato dalla proposta.
In materia di concordato preventivo, spetta al Tribunale la pronuncia relativa alla fattibilità del piano di concordato per la constatata erroneità delle previsioni di fatturato poste a fondamento del piano stesso, risolvendosi tale giudizio non in una mera valutazione sulla fattibilità economica – in quanto tale demandata ai creditori – bensì in una valutazione sulla sua fattibilità giuridica. |