La dichiarazione di fallimento su iniziativa del P.M.

La Redazione
19 Maggio 2017

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore.

Il caso. La Corte d'appello rigettava il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una S.r.l. , dichiarato dal Tribunale su istanza del Pubblico Ministero. L'iniziativa del P.M. derivava dalla preventiva apertura di un procedimento penale. Avverso la pronuncia della Corte territoriale la società proponeva ricorso in Cassazione.

Dichiarazione di fallimento e iniziativa del P.M. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata.

La legittimazione del Pubblico Ministero. La ratio dell'art. 7 l.fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta, in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis.

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