La sospensione della liquidazione dell’attivo

La Redazione
22 Maggio 2017

In tema di sospensione della liquidazione dell'attivo, l'art. 19 l.fall., come modificato, esclude la competenza della Corte d'appello di decidere sull'istanza di sospensione della liquidazione in pendenza del procedimento promosso con ricorso per cassazione.

In tema di sospensione della liquidazione dell'attivo, l'art. 19 l.fall., come mofificato, esclude la competenza della Corte d'appello di decidere sull'istanza di sospensione della liquidazione in pendenza del procedimento promosso con ricorso per cassazione.

Nel caso di revoca del fallimento da parte della Corte d'appello, spetta gli organi della procedura valutare l'opportunità di sospendere la liquidazione dell'attivo, sotto la loro responsabilità, tenendo conto della sentenza di revoca che, seppur non passata in giudicato, non può essere ignorata.

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