La sospensione della liquidazione dell’attivo
22 Maggio 2017
In tema di sospensione della liquidazione dell'attivo, l'art. 19 l.fall., come mofificato, esclude la competenza della Corte d'appello di decidere sull'istanza di sospensione della liquidazione in pendenza del procedimento promosso con ricorso per cassazione.
Nel caso di revoca del fallimento da parte della Corte d'appello, spetta gli organi della procedura valutare l'opportunità di sospendere la liquidazione dell'attivo, sotto la loro responsabilità, tenendo conto della sentenza di revoca che, seppur non passata in giudicato, non può essere ignorata. |