Estensione e limiti del controllo giudiziale nel concordato preventivo
26 Maggio 2017
In tema di giudizio sulla fattibilità del piano, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto.
Il controllo sulla fattibilità del piano implica - anche - la verifica della sua attitudine a soddisfare la condizione di ammissibilità del concordato medesimo, vale a dire quella di assicurare la soddisfazione nella misura del 20% del ceto chirografario e, dunque, della sua fattibilità giuridica. |