Variazione IVA e procedure concorsuali

La Redazione
09 Giugno 2017

La sesta direttiva 77/388, all'art. 11, parte C, par. 1, seconda frase, non autorizza una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile. Consente, però, agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l'imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli. L'onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata.

La sesta direttiva 77/388, all'art. 11, parte C, par. 1, seconda frase, non autorizza una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile. Consente, però, agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l'imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli. L'onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata.

Il caso. La ricorrente emetteva una fattura che la Srl destinataria non pagava poiché dichiarata fallita. Basandosi sulla sentenza dichiarativa del fallimento, la ricorrente operava una riduzione della base imponibile per l'importo della fattura, modificando la fattura originariamente emessa e riducendo le imposte corrispondenti alla variazione. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate disponeva per quell'anno d'imposta una riscossione a posteriori dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA, oltre a sanzioni. Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento. Nel procedimento l'Agenzia delle Entrate confermava le censure del ricorrente in relazione all'imposta sul reddito e all'imposta regionale ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., ma non in relazione all'IVA. La Commissione tributaria provinciale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.

Il mancato pagamento può essere ritenuto sufficientemente certo e di lunga durata solo in determinate circostanze. L'art. 90, par. 2, della Direttiva IVA consente agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, prevedendo che solo in presenza di determinate circostanze (come, ad esempio, la scadenza di un termine o talune misure infruttuose del soggetto passivo) il mancato pagamento possa essere ritenuto sufficientemente certo e di lunga durata. Un'esclusione della rettifica della base imponibile non viene tuttavia in considerazione.

Rettifica della base imponibile e diritti fondamentali del soggetto passivo. I diritti fondamentali del soggetto passivo, il principio di proporzionalità, il carattere dell'IVA e in particolare il principio di neutralità ostano ad una limitazione della rettifica della base imponibile in funzione di eventi – come la conclusione o l'apertura di una procedura concorsuale – sui quali il soggetto passivo non possa influire.

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