Istanza di annullamento del concordato proposta da un creditore della società in liquidazione coatta amministrativa

Vito Amendolagine

Inquadramento

Il concordato se non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'art. 137 l.fall.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138 l.fall.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Formula

TRIBUNALE DI ...

SEZ. FALL.

ISTANZA DI ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO

EX ART. 215 L.FALL.

Il Sig. ..., C.F. ..., nato a ..., residente in ..., alla via ..., n. ... titolare della Ditta/Amministratore unico della Società ..., con sede in ... via ..., P.I. ...elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ... , presso e nello studio dell'Avv ..., C.F. ..., PEC ..., fax n. ... , che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al presente atto 

PREMESSO

— che con d.m. ...è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società ..., con sede in ..., alla via ..., n. ... ;

— che con ricorso, depositato in data ..., l'Amministratore Unico della predetta Società ... ha presentato una proposta di concordato nei confronti dei creditori;

— che tale concordato è stato approvato dal Tribunale di ... con decreto emesso in data ... ;

— che il creditore istante è venuto a conoscenza che il passivo è stato dolosamente esagerato dal predetto Amministratore Unico è stata sottratta/dissimulata dal predetto Amministratore Unico una parte rilevante dell'attivo;

— che intende, pertanto, chiedere l'annullamento del concordato ai sensi del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 138 comma 1;

— che non è ancora trascorso il termine di sei mesi dalla scoperta del dolo avvenuta in data ... in occasione di ... come risulta dalla seguente documentazione ..., che si allega e che non sono ancora trascorsi due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di ... Voglia, ai sensi dell'art. 215 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, pronunciare con sentenza l'annullamento del predetto concordato e, per l'effetto, disporre la riapertura della liquidazione.

Con osservanza

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Avv. ...

I ... sottoscritt ..., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs. n.28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 2 20 del medesimo decreto, autorizzo l'Avv. ... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi.

Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.. n.196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali).

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ..., alla Via ... n. ...

È autentica

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Depositato in Cancelleria

Il Cancelliere ...

Commento

L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'art. 124 l.fall., osservate le disposizioni dell'art. 152 l. fall., se si tratta di società.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'art. 207, quarto comma l. fall., e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 129, 130 e 131 l. fall.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'art. 135 l. fall.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario