Domanda di insinuazione al passivo proposta nel caso in cui il patrimonio destinato ad uno specifico affare sia incapiente, da trasmettere al curatore del fallimento a mezzo posta elettronica certificata

Vito Amendolagine

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 156 l.fall. nel testo vigente sostituito dall'art. 139 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'art. 2447 quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'art. 146 l.fall.

Formula

TRIBUNALE DI ....

SEZ. FALL.

DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

ex art. 156 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Nell'interesse di:

...., C.F. n. ...., nato a ...., residente in ...., alla via ...., n. __, elettivamente domiciliato in ...., alla via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., C.F. n. ...., P.E.C...., fax n...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce/a margine al presente atto

PREMESSO

- che con sentenza n. ...., emessa in data .... è stato dichiarato il fallimento della società ....;

- che la società fallita, in data ...., con atto del ...., ha destinato ad uno specifico affare il seguente patrimonio ....;

- che l'esponente è creditore particolare del suddetto patrimonio della somma di euro .... in forza di ...., che si allega;

- che tale patrimonio è incapiente;

- che sussiste responsabilità sussidiaria/illimitata della società ai sensi dell'art. 2447 quinquies commi 3 e 4 c.c.;

- che intende, pertanto, insinuarsi al fallimento della società ai sensi dell'art. 156 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Tutto ciò premesso

SI INSINUA

allo stato passivo del fallimento della predetta società ai sensi dell'art. 156 comma 2 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 per l'importo di euro....

Allega: ....

Luogo e data.......

 Firma Avv. ....

Procura alle liti

Avv. ....

I.... sottoscritt...., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs n.28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 2 20 del medesimo decreto, autorizzo l'avv. .... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi.

Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali).

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ...., alla Via....n....

....

E' autentica

Firma Avv. ....

Commento

La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare oppure convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. In ogni caso, decorso il termine di cui al secondo comma dell'art.2447 quater c.c. ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono fare valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la suddetta disposizione non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri. Qualora la deliberazione prevista dall'art. 2447 ter c.c. non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario