Ricorso per la dichiarazione del fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresaInquadramentoAi sensi dell'art. 5, comma 1, l. fall., “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito”. È, comunque, soggetto alla dichiarazione di fallimento anche l'imprenditore che ha cessato l'attività di impresa, con conseguente cancellazione dal relativo registro. La cessazione della attività, infatti, non fa venire meno la responsabilità patrimoniale ed il debitore rimane esposto all'accertamento dello stato di insolvenza nei limiti temporali dell'anno dalla cancellazione nel registro delle imprese. FormulaTRIBUNALE DI ... SEZ. FALL. RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORECHE HA CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA EXARTT. 6 E 10 L.FALL. * * * La Società ... P.I. e C.F. n. ..., con sede in ..., via ..., n. ..., iscritta nel Registro delle Imprese di ... con n. REA ..., in persona del legale rapp.te p.t ..., elettivamente domiciliata in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC (indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ...@ ..., fax n. ..., che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto) ESPONE I. SUL CREDITO DELLA ISTANTE Alla data odierna l'istante 1 è creditrice nei confronti della Società ... per la complessiva somma di Euro ... Si tratta di credito certo, liquido ed esigibile relativo a [descrivere la natura del credito] di importo suoperiore a Euro 30.000 e documentalmente provato da ... (all. _____) 2 . Pur trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, esso non è stato ancora soddisfatto. In particolare, inutile è risultata la costituzione in mora della debitrice mediante ... (all. _____). II. SUI PRESUPPOSTI DI FALLIBILITÀ DELLA IMPRESA DEBITRICE CESSATA La debitrice è impresa commerciale non piccola che svolgeva attività di ... e che risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data _____, come risulta dalla visura della Camera di Commercio che si produce. (all.______). La stessa, inoltre, è fallibile per essere sopra i limiti di soglia stabiliti dall'art. 1 comma 2 l.fall. Benchè non sia onere del creditore istante il fallimento fornire prova del superamento di detti limiti, si rappresenta che, nel caso, dall'esame dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali risulta che la società nell'ultimo esercizio antecedente la cancellazione ha superato il limite dei cinquecentomila euro di debiti complessivi non scaduti previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c. l.fall. (all....). III. SUL PRESUPPOSTO OGGTTIVO DELLO STATO DI INSOLVENZA La società debitrice risulta essere stata in una situazione oggettiva di insolvenza, ossia di incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei propi debiti in data antecedente alla cancellazione. Ciò emerge documentalmente da una serie di indici presuntivi quali: (i) la iscrizione di ben n ... protesti di titoli di credito levati nei mesi antecedenti la cancellazione della società, nella Provincia entro cui la stessa aveva sede legale, per complessivi euro ...; (ii) la esistenza di n. ______ pignoramenti mobiliari negativi ......... [rappresentare e fornire prova in ordine al periodo temporale in cui si è manifestato lo stato di insolvenza] Poicheènon è ancora decorso il termine annuale di cui all'art. 10, comma 1, l.fall., per la declaratoria di fallimento della società debitrice, la Società ... in persona del legale rapp.te p.t., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti in designanda udienza accertata la sussistenza dei presupposti di fattispecie, dichiari il fallimento della Società ... (C.F. ...; P.I. ...) con sede in alla via n. ...In considerazione dell'orientamento secondo cui il dies ad quem è rappresentato dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, si rappresenta a codesto tribunale l'urgenza della decisione. Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che, trattandosi di procedura prefallimentare, il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di Euro ... Luogo e data ... Firma Avv. ... (allegare i documenti richiamati nel ricorso) PROCURA ALLE LITI (se non apposta a margine) [1] Il creditore proponente istanza di fallimento é onerato - secondo il combinato disposto degli artt. 5 e 6 comma 1, l. fall. - della prova sia dello stato di insolvenza del debitore, sia del credito rimasto insoddisfatto in quanto titolo abilitante all'avvio del procedimento prefallimentare; tuttavia l'onere probatorio riguardante il credito non si estende - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo. [2] Nell'ampia casistica degli indici sintomatici dell'insolvenza, insieme a quelli più frequentemente considerati in giurisprudenza - come l'inutile tentativo di incasso di assegni consegnati dal debitore nonché il complesso dei debiti, anche tributari e non scaduti - ve ne sono altri meno indagati ma parimenti utili alla prova, quali le ammissioni del debitore e le ripetute perdite di esercizio nell'ultimo biennio di attività d'impresa (per tutto quanto precede, cfr. Cass. VI, n. 2566/2015). CommentoL'art. 10 l.fall. prevede la possibilità che venga pronunciata la dichiarazione di fallimento di un imprenditore, individuale o collettivo, anche nel caso di cancellazione della società dal Registro delle imprese; l'insolvenza da accertare deve essersi manifestata in periodo antecedente rispetto alla data di cancellazione o nel corso dell'anno in cui si è verificata la cancellazione. Funzione della norma è quella di attribuire ai creditori sociali, che non hanno tempestivamente proposto istanza di fallimento, uno strumento di tutela dei loro interessi soprattutto quando l'avvenuta cancellazione della impresa ha avuto finalità fraudolente ed il debitore abbia abilmente occultato, nel tempo, il suo stato di crisi, con conseguente pregiudizio per i creditori medesimi. Se, però, da un lato, è riconosciuta una prospettiva di tutela a favore dei creditori anche quando l'impresa non è più operativa, è altresì previsto un limite entro cui chi ha interesse è tenuto ad attivarsi. La previsione di un margine temporale di azione è funzionale a dare certezza alle situazioni giuridiche: nel caso, l'estinzione della società per effetto della cancellazione. Il termine annuale prescritto dalla legge è osservato se prima della sua decorrenza è pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento, non rilevando, a tal fine, la mera data di deposito del ricorso; è, quindi, opportuno che il ricorrente tenga conto del termine entro cui la sentenza deve essere depositata, anche al fine di formulare, in caso di urgenza, richiesta di abbreviazione dei termini a difesa del debitore ex art. 15, comma 5 l.fall. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio di impresa collettiva, accanto alla cancellazione deve sussistere anche l'effettiva cessazione dell'attività al fine della decorrenza del termine annuale; in funzione di ciò è facoltà dei creditori e del pubblico ministero provare la prosecuzione della attività di impresa, nonostante la cancellazione, e per conseguenza la fallibilità dell'imprenditore. |