Istanza al Giudice Delegato proposta dal Curatore Fallimentare per chiedere autorizzazione a costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivoInquadramentoAi sensi dell'art. 25 l. fall. comma 1 n.6) nel testo attualmente vigente come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, il giudice delegato nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura fallimentare, autorizza per iscritto il curatore fallimentare a stare in giudizio come attore o come convenuto nei giudizi che interessano la procedura fallimentare. FormulaFallimento: .... Giudice delegato: Dott. .... Curatore: .... TRIBUNALE DI .... SEZ. FALL. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER COSTITUZIONE DELLA CURATELA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO Ill.mo Sig. Giudice Delegato, il dr./Avv. .... con studio in ...., alla via ...., n...., PEC ...., in qualità di curatore del fallimento sopra indicato, nominato da codesto Tribunale con sentenza n. .... del .... PREMESSO che la Società....ha proposto opposizione allo stato passivo come risulta dall'atto di citazione a giudizio, con udienza fissata per la data del...., che si allega alla presente istanza; che è, pertanto, necessario, nell'interesse della massa fallimentare, la costituzione in giudizio di questa curatela fallimentare per resistere a tale azione. Tutto ciò premesso CHIEDE che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 25 comma 1 n.6) R.D. 16 marzo 1942, n. 267 autorizzare la curatela fallimentare a costituirsi nel predetto giudizio. Allega: .... Con osservanza. .... lì.... IL CURATORE DEL FALLIMENTO.... DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI .... IL CANCELLIERE.... Il Giudice Delegato, letta l'istanza che precede, visti gli atti, autorizza quanto richiesto. ....lì.... IL GIUDICE DELEGATO.... CommentoIl curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato, che come prescrive l'art. 25, comma 1, n. 6) l. fall. dev'essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando che il curatore fallimentare sia stato parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un'autorizzazione per esso. In particolare, nel giudizio di opposizione a stato passivo, regolato dal principio dispositivo, quanto qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, il curatore deve produrre l'autorizzazione del giudice delegato a resistere nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore atteso che la mancata produzione dell'autorizzazione, comporta la contumacia del curatore, essendo inefficace la sua costituzione in giudizio (Cass. civ., 19 novembre 2009, n.24415). Il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione all'azione previsto dall'art. 25 comma 1 n. 6 della legge fallimentare ha quindi l'effetto di integrare la legittimazione processuale del curatore in relazione alle azioni scaturenti dal fallimento e copre, senza necessità di specifica indicazione tutte le possibili pretese o istanze che risultino strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo principale del giudizio a cui l'autorizzazione si riferisce (Trib. Milano, 7 giugno 2011, in www.iusexplorer.it). La mancanza di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore, affinchè svolga l'attività processuale nell'interesse del fallimento, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, purchè l'inefficacia degli atti compiuti in precedenza dal curatore non sia stata già accertata e sanzionata dal giudice (Cass. civ., 11 settembre 2007, n. 19087; Cass. civ., 9 luglio 2005, n. 14469). Infatti anche di recente si è confermato il principio che l'autorizzazione del giudice delegato a favore del curatore per la promozione di un'azione giudiziale o per resistere in giudizio ad un'azione altrui, deve ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore stesso che può intervenire ex tunc anche con efficacia sanatoria rispetto al difetto iniziale (App. Venezia, 18 novembre 2015, in www.ilfallimentarista.it). Pertanto, l'autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della sua costituzione; essa, pertanto, può intervenire o essere prodotta con effetto retroattivo anche nel corso del giudizio e pure dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione, restando escluso, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. civ., 27 marzo 2003, n. 4555).
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