Reclamo del curatore ex art. 26 l.fall.InquadramentoL'art. 26 della legge fallimentare, come modificato dalle leggi di riforma (d.lgs. n. 5/2006, e d.lgs. n. 169/2007) disciplina analiticamente il procedimento di reclamo; i provvedimenti oggi censurabili sono quelli emessi dal giudice delegato e dal tribunale, e rispetto a questi ultimi è competente la corte di appello. La legittimazione a proporre reclamo è attribuita al curatore, al fallito, al comitato dei creditori ed a chiunque vi abbia interesse. FormulaTRIBUNALE DI ... RECLAMO EX ART. 26 L.FALL. PER Il Fallimento della Società ... P.I. ..., C.F. n. ..., con sede in ..., via ..., n. ..., in persona del Curatore ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC (indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ...@ ..., fax n. ..., che lo rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto) AVVERSO il decreto del Giudice delegato del Tribunale di ... emesso in data ..., depositato il ..., notificato (o comunicato) il ..., [1] che si allega in copia autentica (all. ...) PREMESSA IN FATTO Con sentenza n. ... del ...il Tribunale ha dichiarato il fallimento della Società ..., nominando Giudice delegato il Dott. ...e curatore il Dott. (o l'Avv.) ... (all. ...) Nella pendenza della procedura concorsuale, il Giudice delegato con decreto emesso in data ...e depositato in data ... ha così disposto: “ ...” (all. ...) Detto provvedimento è stato emesso in seguito a ...(esporre i fatti storici, anche processuali, che hanno condotto all'adozione del provvedimento). [2] Il provvedimento anzidetto è ingiusto e pertanto da revocare (ovvero modificare in tutto o in parte) per i seguenti MOTIVI ...(Indicazione dei motivi di diritto e di fatto del reclamo) Tutto ciò premesso, il Fallimento ... n. ..., in persona del curatore, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di ..., svolti gli adempimenti di rito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accolga le seguenti CONCLUSIONI revocare (ovvero modificare) il decreto del Giudice delegato di ..., emesso in data ...depositato il ...e notificato (oppure comunicato) il ... per i motivi sopra esposti. In via istruttoria chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: 1) ...; 2) ...; 3) ... Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di Euro ... Luogo e data ... Firma Avv. ... (Allegare copia conforme all'originale del decreto impugnato nonché i documenti richiamati nell'atto) PROCURA ALLE LITI (ove non apposta a margine) Secondo l'art. 26 l.fall. il reclamo può essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni a decorrere dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; per i terzi interessati che non hanno avuto comunicazione del provvedimento il reclamo è proponibile entro nel termine perentorio di novanta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento. Vi sono: (i) provvedimenti reclamabili per disposizione normativa, quali, a titolo esemplificativo, il provvedimento di revoca del curatore (art. 37 l.fall.), quello di chiusura del fallimento (art. 119 l.fall.) nonchè i decreti emessi in sede di concordato preventivo (art.164 l.fall.); (ii) provvedimenti non reclamabili ex lege, quali i provvedimenti di liquidazione del compenso e delle spese in favore del curatore (art. 39 l.fall.) o comunque soggetti ad altre forme di impugnazione (art. 98 l.fall.), quali sono quelli adottati in sede di formazione dello stato passivo; (iii) provvedimenti ritenuti reclamabili anche in assenza di specifica previsione di legge, quali, a titolo esemplificativo, i decreti di restituzione dei beni su cui i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili (art. 87-bis l.fall.), i provvedimenti di concessione del sussidio al fallito (art. 47 l.fall.). CommentoDispone l'art. 36 che contro gli atti di amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale, che decide con decreto motivato non soggetto a gravame La giurisprudenza di legittimità ha escluso infatti la reclamabilità in appello del provvedimento già oggetto di pronuncia del tribunale, in seguito a reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato; ciò, considerando che, con la proposizione di reclamo dinanzi al tribunale, si è già consumato il potere di impugnativa riconosciuto dalla legge rispetto ai provvedimenti del giudice delegato (Cass. n. 2949/2015) .Il giudizio di reclamo è un procedimento endofallimentare di tipo camerale e dal carattere impugnatorio. L'atto processuale che introduce il procedimento di reclamo è un ricorso e, per legge, deve contenere: (i) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; (ii) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; (iii) la determinazione dell'oggetto della domanda; (iv) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; (v) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Giova precisare che l'art. 26 l.fall. non prevede limitazione alcuna in ordine ai motivi di impugnazione, cosicchè i motivi di censura dei provvedimenti possono afferire sia al merito sia al rito. In seguito al deposito del ricorso, il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito medesimo. Si tratta di un passaggio fondamentale a cui prestare attenzione, atteso che, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza, il reclamante dovrà notificarlo, insieme al relativo ricorso, sia al curatore, sia ai controinteressati. Altro aspetto da considerare è che il termine intercorrente tra la data della notificazione e quella dell'udienza non deve essere minore di quindici giorni. La proposizione del giudizio ex art. 26 l.fall. non produce alcun effetto sospensivo rispetto alla esecuzione del provvedimento oggetto di reclamo. La fase istruttoria, è rimessa non solo alle parti, ma anche al potere officioso del giudicante; il collegio infatti, sentite le parti, può assumere anche d'ufficio i mezzi di prova; in tal caso viene delegato allo scopo un suo componente. |