Accettazione dell'incarico da parte del curatore fallimentareInquadramento
L'art. 29 della l.fall., al comma 1 prescrive che il curatore entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, deve fare pervenire al giudice delegato la propria accettazione ad assumere l'incarico. Il comma 2 della stessa norma enuncia che ove il curatore non osserva il suddetto obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di un altro curatore. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZ. FALL. Fallimento: .... Giudice delegato: Dott. .... Curatore: ....
COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE INCARICO Ill.mo Sig. Giudice delegato, il Dott./Avv.... con studio in ...., alla via ...., n...., PEC .... PREMESSO che è stato nominato curatore del fallimento della Società .... con sentenza n.... del .... emessa da codesto Tribunale e comunicatagli a mezzo....in data ....; che lo scrivente intende accettare il predetto incarico. Tutto ciò premesso, il sottoscritto....comunica di ACCETTARE ai sensi dell'art. 29 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 l'incarico di curatore fallimentare della Società ....fallita in data....con sentenza n....e, all'uopo, dichiara di non essere mai stato alle dipendenze e di non avere mai prestato la sua opera professionale a favore della società fallita, di non essersi mai ingerito nell'impresa, di non avere con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità e di non trovarsi in conflitto di interessi con il fallimento. Con osservanza. Luogo e data .... Firma Dott./Avv. .... (nominato curatore del fallimento....) CommentoL'accettazione a ricoprire l'incarico di curatore fallimentare deve essere espressa, non essendo ammissibile implicitamente per facta concludentia, e deve essere comunicata non al tribunale ma al Giudice delegato della procedura fallimentare. Ciò trova giustificazione nella circostanza che il curatore per effetto della riforma fallimentare ha acquisito maggiori poteri e autonomia operativa essendo chiamato, insieme al comitato dei creditori, ad operare le scelte più opportune per la gestione ottimale della procedura, anche per quanto attiene al rispetto degli obblighi di comunicazione e relazione atteso che tra i compiti specifici del Curatore, in base all'art. 31-bis l. fall., vi è quello di effettuare le comunicazioni ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni del fallito all'indirizzo di posta elettronica certificata, sotto la vigilanza del Giudice delegato e del comitato dei creditori. Al riguardo, l'art. 5 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 (in G.U., 27 giugno 2015, n. 147), convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria ha infatti apportato modifiche alla disciplina del curatore fallimentare, prevedendo all'art. 28 l.fall. che per quanto attiene ai requisiti per la nomina, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore fallimentare avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lett. a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura, nonché coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Nel testo normativo vigente dell'art. 28 l.fall. non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, comma 5 l. fall. E' stata altresì prevista l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali tenuto con modalità informatiche ed accessibile al pubblico. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'accettazione della nomina da parte del curatore fallimentare venga da quest'ultimo comunicata al giudice delegato dopo la scadenza del termine di due giorni dalla partecipazione, espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 29 l.fall., ma prima che il tribunale abbia provveduto alla sostituzione della persona già nominata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 29 l.fall., la precedente nomina del curatore del fallimento acquista efficacia per effetto della sopravvenuta accettazione da parte del soggetto nominato, considerato dalla legge come requisito estrinseco di efficacia del provvedimento di nomina (Cass., n.3078/1979). Un'ultima considerazione di carattere squisitamente pratico si impone sull'argomento trattato sia pure brevemente. Come si comunica l'accettazione della nomina da parte del soggetto indicato nella sentenza dichiarativa di fallimento quale curatore fallimentare? In base all'attuale testo dell'art. 29 l.fall. che al comma 1 prevede che il curatore entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, deve “far pervenire” al giudice delegato la propria accettazione, in luogo del precedente “comunicare”, sembra doversi concludere che la sostituzione del lemma nel comma 1 dell'art. 29 l. fall. abbia come ratio legis la finalità che la comunicazione di accettazione della nomina di curatore fallimentare possa essere fatta con qualunque mezzo, telematico con PEC o cartaceo mediante deposito in cancelleria, al pari della rinuncia ad assumere l'incarico. |