Istanza per la nomina del comitato dei creditoriInquadramentoIl Comitato dei creditori è un organo di fondamentale rilievo nell'ambito della procedura fallimentare, ma non necessario; la difficoltà in concreto di costituire l'organo dipende, il più delle volte, dalla mancanza di disponibilità dei creditori a farvi parte. Svolge funzioni di vigilanza sull'operato del curatore e ne autorizza alcuni atti, cosicchè è opportuno che il curatore medesimo si attivi con prontezza per la immediata costituzione dell'organo, depositando istanza al giudice delegato che dovrà provvedere alla nomina. Il curatore può individuare, dalle risultanze documentali acquisite dal fallito o depositate in cancelleria, un ventaglio di nominativi da proporre al giudice anche in alternativa, considerando possibili dinieghi; l'organo dovrà rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenendo altresì conto della possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. FormulaTRIBUNALE DI ... Fallimento di ... (n......\ .......) Giudice delegato: Dott ... Curatore: ... ISTANZA AL GIUDICE DELEGATO PER LA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI EX ART. 40 L.FALL. * * * Ill.mo Sig. Giudice delegato, il sottoscritto curatore del Fallimento in epigrafe PREMESSO CHE — in data ... è stato dichiarato il fallimento della Società ...; a seguito di comunicazione via pec da parte dell'ufficio di cancelleria del Tribunale, il sottoscritto ha accettato l'incarico in data ...; — l'art. 40, primo comma, prevede che entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento il giudice delegato, su istanza del curatore, proceda alla nomina del Comitato dei Creditori; — occorre dunque procedere alla nomina del comitato dei creditori onde consentire il regolare funzionamento dell'organo e l'esercizio delle pertinenti fondamentali attribuzioni; — nella composizione di tale organo occorre tener conto della natura del credito, dovendosi preferire ai creditori prelatizi i creditori chirografari perché maggiormente interessati alla proficua gestione della procedura; — inoltre, occorre garantire la massima rappresentatività dell'organo e quindi la varietà giuridico formale dei crediti; e sotto tale ultimo profilo appare opportuno comprendere nell'organo sia imprese bancarie sia imprese fornitrici; — nella scelta del creditore appartenente alle classi sopra individuate, deve anche considerarsi l'entità del credito con riguardo alla classe dei creditori finanziari e dei fornitori; e sotto questo profilo appare utile ricomprendere nel comitato il creditore maggiormente rappresentativo, ossia ...; — dopo aver contattato i due creditori più rappresentativi 1 , ... e il ..., senza tuttavia avere ad oggi un formale riscontro, ritengo comunque di formulare l'istanza per la loro nomina, indicando in subordine nominativi diversi; per le considerazioni sopra esposte, alla luce dell'elenco dei creditori consegnato dalla Società SI PROPONE La costituzione del comitato dei creditori secondo la seguente composizione: a) ... risultante creditore per Euro ....... b) ... risultante creditore per Euro ....... c) ... risultante creditore per Euro ....... In caso di mancata accettazione da parte di uno dei menzionati membri si propone sin d'ora la sostituzione con i seguenti creditori: ... in subordine, ... il primo creditore fornitore, con credito, chirografario, di maggior importo; il secondo professionista con credito privilegiato. Si allega situazione patrimoniale alla data del fallimento dalla quale risultano i debiti della Società fallita, unitamente all'elenco dei fornitori. Luogo e data ... Il Curatore ... [1] Il curatore, prima di procedere al deposito della istanza al giudice, può acquisire la disponibilità dei creditori che ritiene opportuno facciano parte dell'organo; ciò darà maggiore garanzia di immediata formazione dello stesso, evitando che i soggetti nominati manifestino, in seguito alla comunicazione della loro nomina, diniego a farvi parte. CommentoLa legge fallimentare prevede che entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento il giudice delegato provveda, su istanza del curatore, alla nomina del comitato dei creditori. Si tratta, invero, di nomina ancora provvisoria, la quale, infatti, assume il carattere della stabilità solo successivamente alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; ciò in quanto, in occasione della verifica del passivo, i creditori presenti all'udienza e che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono proporre nuove designazioni, ai sensi dell'art. 37-bis l.fall., ove non condividano la scelta operata dal giudice delegato. Il comitato può essere composto da tre o cinque membri e deve essere scelto tra i titolari di pretese creditorie o relative a diritti di rivendica su beni; con la conseguenza che, un membro del comitato dei creditori nominato in virtù di una pretesa creditoria manifestata prima dell'accertamento del passivo, dovrà necessariamente essere sostituito in caso di rigetto della domanda di ammissione. Criterio essenziale da seguire è la celerità da parte del curatore nella presentazione della istanza per la nomina del comitato dei creditori; ciò al fine di consentirne l'immediato funzionamento, necessario soprattutto in procedure complesse ove da subito il comitato è chiamato rendere parere in ordine a decisioni strategiche (quali, ad esempio, ai sensi dell'art. 104, comma 2, l.fall., la valutazione circa la continuazione dell'esercizio dell'impresa fallita o di alcuni rami specifici di azienda) nel migliore interesse dei creditori. |