Comunicazione ex art.31-bis l.fall., ai creditori insinuati tardivamente del decreto di fissazione dell'udienza per l'esame delle domande tardiveInquadramentoAi sensi dell'art. 95 l. fall. nel testo vigente sostituito dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 il cui comma 2 è stato successivamente modificato dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 12 settembre 2007 n.169, il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. FormulaFallimento:.... Giudice delegato: Dott.... Curatore: .... Oggetto: Fallimento di .... n. .... dichiarato in data .... dal Tribunale di .... Comunicazione di deposito in Cancelleria del Tribunale del progetto di stato passivo relativo a crediti insinuati tardivamente. Ai Sigg. Creditori: indicare nominativo con relativo indirizzo Conformemente a quanto dispone l'art. 101, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, comunico che il Giudice delegato Dott.... con decreto emesso in data ...., ha fissato l'udienza del ...., alle ore.... innanzi a sé, nell'aula del Tribunale di ...., per l'esame delle domande tardive. Luogo e data.... Il Curatore Fallimentare.... CommentoLa domanda d'insinuazione al passivo fallimentare, anche se tardiva, deve essere connotata da specificità, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 2, l.fall., in una logica di reciproco controllo, nell'unico contesto concorsuale, di tutte le posizioni di credito prospettate, nonché per agevolare i compiti gestori ed organizzativi degli organi della procedura (Cass. n. 26781/2016). Infatti posto che ai sensi dell'art. 93 l.fall. la domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall., unitamente ai documenti di cui al successivo comma 6 almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, nell'attuale disciplina, non è più il giudice a predisporre lo stato passivo provvisorio, ma è il curatore fallimentare che esamina le domande, espone le sue osservazioni sulla fondatezza di ciascuna domanda ed oppone tutti i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione. In questo modo, il curatore fallimentare può svolgere tutte quelle attività di difesa e sollevare tutte le eccezioni, in senso stretto o lato, per paralizzare le pretese azionate, tra cui rientra la possibilità di eccepire la revocatoria in via incidentale al fine della non ammissione, in tutto o in parte, di un credito o di una garanzia perché fondati su operazioni caducabili secondo le previsioni degli attuali artt. 66 e 67 l.fall. Ultimato l'esame delle domande, il curatore fallimentare predispone il progetto di stato passivo e lo deposita in cancelleria, unitamente alle domande di insinuazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, e, nello stesso termine, lo trasmette ai creditori i quali possono esaminare il progetto e presentare al curatore fallimentare, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata osservazioni scritte e documenti integrativi (giustificativi del diritto azionato con la domanda) fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per la verifica. Le osservazioni possono riguardare sia la posizione espressa dal curatore fallimentare sulla propria domanda sia proposte riguardanti le domande di altri creditori. Controversa è la quaestio se la mancata presentazione delle osservazioni nel termine indicato comporta decadenza del diritto di farle direttamente nel corso dell'udienza di verifica. Infatti posto che è il creditore a dovere fornire la prova del proprio credito mediante la documentazione allegata al ricorso od integrativa successivamente prodotta, non è escluso che possano essere assunte prove nella fase avanti al giudice delegato, ai sensi del comma 3 dell'art. 95 l. fall., per il quale il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. |