Istanza di rimborso spese ex art. 41, comma 6, l.fall.InquadramentoNell'ambito del complessivo riassetto di rapporti tra gli organi della procedura fallimentare (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori), che ha caratterizzato le riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007, si innesta il nuovo ruolo riconosciuto al comitato dei creditori; detto organo, infatti, non ha più funzione meramente consultiva ma affianca il curatore nelle scelte gestorie, così assumendo decisioni prima spettanti al giudice delegato. Sotto il profilo economico il legislatore ha previsto sia la possibilità che vengano rimborsate, ai membri del comitato, le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, sia che venga loro riconosciuto un compenso per l'attività svolta (cfr. art. 37 bis, comma 3, l.fall.). FormulaTRIBUNALE DI ... Fallimento di ... (n. ____\ ______) Giudice delegato: Dott. ... Curatore: ... ISTANZA DI RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMITATO DEI CREDITORI * * * Ill.mo Sig. Giudice delegato, i sottoscritti ..., ..., ..., quali componenti del Comitato dei Creditori nominati con provvedimento del Giudice delegato in data ... PREMESSO CHE — nell'espletamento e in ragione delle funzioni attribuite hanno sostenuto le seguenti spese ... per ____ (Indicare gli importi versati dai singoli componenti dell'organo collegiale e le corrispondenti causali) — l'art. 41, comma 6, della legge fallimentare riconosce il diritto al rimborso delle spese sostenute CHIEDONO all'Ill.mo Giudice di disporre, in favore di ognuno dei componenti del Comitato dei Creditori, il rimborso delle spese sostenute secondo gli importi sopra indicati. Luogo e data ... Il Comitato dei Creditori ... membro (oppure presidente) ... membro (oppure presidente) ... membro (oppure presidente) (Allegare documentazione richiamata nell'istanza) CommentoIl riconoscimento al comitato dei creditori del diritto sia al compenso per l'attività svolta, sia al rimborso delle spese sostenute in funzione dello svolgimento dell'incarico, è espressione della volontà del legislatore di incentivare i creditori a fare parte dell'organo. L'attribuzione del compenso è decisa dai creditori, i quali sul punto si esprimono in sede di verifica del passivo; e la relativa misura, in mancanza di specifica previsione normativa, sembra essere rimessa al tribunale. Più semplice per i membri del comitato sarà, invece, ottenere il rimborso delle spese, che previa istanza verranno liquidate dal giudice. Al fine di agevolare il giudice delegato, che dovrà decidere sull'istanza di rimborso delle spese, sarà opportuno descrivere in maniera dettagliata tutti i costi sopportati, avendo pure cura di fornire la relativa documentazione dimostrativa. |