Istanza proposta al comitato dei creditori per abbandonare beni di infimo valore commerciale

Vito Amendolagine

Inquadramento

L'art. 104 ter l.fall. è stato inserito dall'art. 91 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Ai sensi del comma 7 della stessa norma, il curatore fallimentare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore fallimentare ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51 l.fall., possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Formula

Fallimento di....

Giudice delegato ....

Curatore....

Tribunale di ....

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AD ABBANDONARE BENI

DI INFIMO VALORE COMMERCIALE

Ill.mo Comitato dei creditori,

il Dott./Avv.... con studio in...., alla via...., n...., PEC ...., in qualità di curatore del fallimento sopra indicato, nominato da codesto Tribunale con sentenza n.... del....,

PREMESSO

che l'istante è venuto a conoscenza dell'esistenza dei seguenti beni di infimo valore commerciale esistenti

in.... alla via...., n....;

che la loro acquisizione è certamente più costosa di quanto è possibile ricavare dalla loro vendita;

che la liquidazione di tali beni appare, pertanto, manifestamente non conveniente.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ill.mo Comitato dei Creditori voglia, ai sensi dell'art. 104-ter, comma 7 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 autorizzare il curatore istante ad abbandonare i predetti beni.

Luogo e data....

IL Curatore fallimentare....

Commento

La disposizione racchiusa nel comma 7 dell'art. 104 ter l.fall. consente di rispettare l'esigenza di speditezza della procedura fallimentare, evitando di intraprendere un'attività di liquidazione in relazione a beni palesemente invendibili o privi di un'apprezzabile valore economico. Il legislatore ha stabilito che su questi beni, cui il curatore fallimentare ha rinunciato, possano soddisfarsi i creditori concorsuali, eccezionalmente attraverso l'avvio di singole azioni cautelari o esecutive in deroga al divieto sancito dall'art. 51 l.fall. La disposizione in commento si inserisce nel programma di liquidazione costituente una novità della riforma del 2006. Il decreto correttivo del 2007 ha eliminato la necessità di approvazione del programma ad opera del giudice delegato. Attualmente è il curatore fallimentare che redige il piano di liquidazione e lo sottopone al comitato dei creditori per l'approvazione.

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