Informativa al giudice delegato sulla acquisizione di credito del fallito da risarcimento danni

Giuseppina Ivone

Inquadramento

La dichiarazione di fallimento determina rilevanti effetti di diritto sostanziale che incidono sulla situazione del debitore (artt. 42-50), dei creditori (artt. 51-63) sugli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. 64-70) e sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83 bis).

Gli effetti del fallimento per il fallito persona fisica sono di carattere personale e patrimoniale e la riforma ha per buona parte lasciata immutata la disciplina relativa agli effetti patrimoniali, mentre più sostanziali sono state e modifiche sugli effetti personali ispirate ad un approccio meno punitivo. Per cui vengono attenuate le limitazioni poste alla libertà del fallito e in particolare libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e de diritto di circolare e soggiornare liberamente. Viene meno l'accompagnamento coattivo del fallito, pur mantenendosi l'obbligo di presentarsi personalmente al curatore per rendere informazioni e chiarimenti sulla procedura.

L'impianto degli effetti patrimoniali del fallimento è rimasto sostanzialmente immutato e si fonda su due principi cardine: spossessamento e inefficacia degli atti successivi alla dichiarazione di fallimento volti entrambi ad attuare il principio della “cristallizzazione del patrimonio fallimentare” sottratto alla disponibilità dei creditori e destinato alla soddisfazione dei creditori.

Ciò che costituisce oggetto della liquidazione fallimentare non è il patrimonio come universalità ma i singoli beni che lo compongono. La riforma ha mutato in maniera significativa la disciplina relativa alla necessarietà dell'apprensione del patrimonio: con la introduzione dell'ultimo comma dell'art. 42 infatti la riforma ha oggi consentito al curatore, con la autorizzazione del comitato dei creditori, di evitare la inventariazione e quindi la acquisizione dei beni sopravvenuti.

Formula

TRIBUNALE DI ...

Fallimento di ... (n. ......\ ......)

Giudice delegato: Dott. ...

Curatore: ...

INFORMATIVA AL GIUDICE DELEGATO SULLA ACQUISIZIONE DI CREDITO DEL FALLITO DA RISARCIMENTO DANNI

Ill.mo Giudice delegato,

successivamente alla dichiarazione di fallimento è stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti di ... (indicare il soggetto condannato) al risarcimento del danno procurato alla società fallita in conseguenza di (rappresentare la condotta pregiudizievole), liquidato nella misura di euro ...

Si tratta di danno procurato direttamente al patrimonio della società ... in bonis, atteso che il pregiudizio, secondo quanto precisato nella suddetta pronuncia di condanna, ha riguardato ...(indicare il bene leso dalla condotta dannosa).

Ne discende che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, l.fall., il suddetto credito risarcitorio deve ritenersi automaticamente acquisito alla massa fallimentare 1 , cosicché il sottoscritto Curatore si è tempestivamente attivato per il recupero in via stragiudiziale del credito.

Si anticipa all'Ill.mo Giudice che, in caso di mancato spontaneo pagamento, si presenterà istanza di autorizzazione per il recupero in via giudiziale.

Luogo e data ...

Il Curatore ...

(Allegare eventuale documentazione richiamata nell'istanza)

[1] Dal principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. discende che tutti i beni che pervengono al fallito in corso di procedura sono acquisiti alla massa fallimentare. Si dibatte se detti beni sopravvenuti entrino automaticamente nella massa attiva o se invece sia necessario un provvedimento di acquisizione da parte del giudice delegato dal quale risulti la volontà di apprensione del bene da parte degli organi del fallimento. Nel senso dell'automatismo della acquisizione è la prevalente giurisprudenza: Cass. n. 10056/1995. Tale orientamento è oggi confermato dalla previsione del comma 3 art. 42 introdotta dalla riforma.

Commento

Rientrano nella nozione di beni sopravvenuti tutti i beni pervenuti al fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento per cause diverse; quali, a titolo esemplificativo, il compenso per l'esercizio di attività professionale o di nuova impresa, vincite al gioco, disposizioni testamentarie, donazioni; o ancora il credito risarcitorio riconosciuto al fallito in data successiva alla dichiarazione di fallimento. Si deve però trattare di beni pervenuti per situazioni determinatesi dopo il fallimento e non già di beni scoperti dopo perché in precedenza occultati.

Si ritiene oggi pacificamente che per detti beni non vi sia necessità di alcuna autorizzazione alla acquisizione che, infatti, è automatica (cfr. Cass. n. 10056/1995). Sarà comunque opportuno che il curatore depositi informativa sul punto agli organi di procedura.

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