Istanza al giudice delegato (da parte del fallito) per escludere beni di natura personale ex art. 46 l.fall. dalla liquidazione fallimentare

Giuseppina Ivone

Inquadramento

Il principio dello spossessamento che colpisce il debitore riguarda esclusivamente i beni di natura patrimoniale in quanto è solo con il patrimonio che il debitore risponde nei confronti dei suoi creditori (art. 2740 c.c.). L'art. 46 l.fall. esclude però dalla espropriazione taluni beni di natura patrimoniale con una elencazione da considerarsi tassativa; tale deroga costituisce certamente una deroga al generale principio sancito dall'art. 2740 c.c. ed è finalizzata risponde ad esigenze si equità che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare.

La prima categoria di beni è quella di uso strettamente personale, in quanto diretti a soddisfare le esigenza primaria di vita del fallito (tra cui vi rientrano beni che integrano la funzionalità fisica: protesi sanitarie, apparecchi medicali). Secondo la giurisprudenza deve ritenersi di natura personale anche il contratto di locazione riguardante l'immobile abitato dal fallito e dalla sua famiglia, con esclusione quindi di applicabilità allo stesso dell'art. 80 l.fall. Opinioni difformi si sono registrate in relazione al diritto di accettare l'eredità poiché alla giurisprudenza risalente ma costante che riservava al curatore tale diritto, si è contrapposta recente pronuncia che lo ha riconosciuto al fallito in quanto diritto di natura personale.

Diritto certamente di natura personale è quello al risarcimento del danno biologico e morale in quanto l'illecito nel caso coinvolge l'integrità del soggetto leso. Diversamente può essere acquisita al patrimonio del fallimento l'indennità assicurativa corrisposta al fallito in esito ad infortunio lesivo della integrità personale a titolo di ristoro del danno derivante dalla diminuita capacità lavorativa.

Il n. 2 del primo comma dell'art. 46 elenca tra i beni esclusi dal fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni e i salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia. La giurisprudenza di Cassazione ha ormai chiarito (Cass. n. 6999/2015; Cass. n. 20325/2007) come il pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui alla l.fall., art. 46, comma 1, n. 2, - effettuato dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, fissa i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia - resti inefficace, ai sensi dell'art. 44, comma 2, legge cit., soltanto per gli importi eccedenti detti limiti, come determinati dal giudice delegato con riferimento al periodo anteriore al suo decreto.

Sono inoltre esclusi dallo spossessamento i frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale in quanto destinati ai bisogni della famiglia.

Formula

TRIBUNALE DI ...

Fallimento di ... (n. ...... \ ......)

Giudice delegato: Dott. ...

Curatore: ...

ISTANZA AL GIUDICE DELEGATO PER ESCLUDERE BENI PERSONALI DALLA LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

Il sottoscritto ..., imprenditore individuale dichiarato fallito in data ..., con sentenza n .../ ... del Tribunale di ...

PREMESSO CHE

— con inventario redatto dal Curatore in data ... sono stati acquisiti all'attivo fallimentare i seguenti beni: ____

— tuttavia, trattandosi di beni strettamente personali, ai sensi dell'art.46 l.fall., gli stessi non sono compresi nel fallimento;

— è dunque legittima e dovuta l'esclusione dei suddetti beni dalla massa attiva, al fine del recupero, da parte dell'istante, della loro disponibilità giuridica e materiale;

— pertanto con la presente

SI CHIEDE

all'Ill.mo Giudice delegato, previa eventuale acquisizione di parere del Curatore, emissione di provvedimento di esclusione dei beni predetti dalla massa attiva fallimentare costituenti beni personali del fallito ex art. 46 l.fall.

Luogo e data ...

Il Sig. ...

(Allegare eventuale documentazione richiamata nell'istanza)

Commento

L'art. 46 l.fall. deroga al principio generale stabilito dall'art. 43 l.fall. per cui tutti i beni del fallito, anche sopravvenuti, sono assoggettati al vincolo espropriativo discendente dalla dichiarazione di fallimento. Tra i beni che ne sono esclusi vanno ricompresi, secondo dottrina e giurisprudenza, anche quelli conferiti in un fondo patrimoniale poiché si tratta di beni che, pur appartenendo al fallito, costituiscono patrimonio separato volto al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (art. 2740 c.c.); pertanto, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore, anche nei confronti della domanda proposta dal curatore fallimentare il quale, in contraddittorio con tutti i soggetti che hanno costituito il fondo stesso, agisca con azione revocatoria per acquisire i relativi beni al fallimento (senza che sia necessaria la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c.: Cass. n. 8379/2000).

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