Domanda di ammissione tempestiva al passivo di credito bancario

Gianfranco Di Marzio
Maria Grazia Sirna

Inquadramento

L'art. 93 l.fall. contiene la disciplina - unica - per la presentazione delle istanze di ammissione al passivo, restituzione o rivendicazione di beni.

L'iter prende avvio dalla trasmissione al curatore fallimentare, secondo precise modalità di legge, della domanda redatta nella forma del ricorso insieme ai relativi documenti probatori allegati.

Affinché la domanda risulti tempestiva, essa dovrà essere trasmessa, secondo il disposto del primo comma dell'art. 93 l.fall., almeno trenta giorni prima della udienza ove sarà esaminato lo stato passivo.

Nel terzo comma dell'art. 93 l.fall. è stabilito il contenuto minimo del ricorso, parte del quale (quella di cui ai numeri da 1) a 3): v. quarto comma) prescritta a pena di inammissibilità dell'atto.

La richiamata regolamentazione normativa pone espressamente in capo all'istante l'onere della prova circa la fondatezza della pretesa avanzata; come del resto confermato dal successivo art. 94 l.fall. che, in punto di efficacia, equipara la domanda di cui trattasi a quella giudiziale.

Formula

TRIBUNALE DI ...

Fallimento n ... /...... di ......

Giudice delegato: Dott.

Curatore: Dott. ... / Avv. ......

Udienza esame stato passivo: ...

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO[CREDITO BANCARIO]

... con sede in ..., C.F. e P.I. ..., Reg. Soc. n. ..., Tribunale di ..., in persona del ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliata in ________

ESPONE

I. PREMESSA

La banca ... vanta nei confronti della società ... crediti di natura diversa: alcuni nascenti dalla erogazione di denaro e assistiti da garanzie (ipoteca e pegno), analiticamente indicati sotto il § II; altri crediti, meglio descritti nel § III, derivanti invece dalla messa a disposizione di somme di denaro ed aventi natura chirografaria.

II. I CREDITI NASCENTI DA EROGAZIONE DI SOMME DI DENARO (MUTUI E FINANZIAMENTI) GARANTITI DA IPOTECA E PEGNO.

La Banca ... è creditrice nei confronti della Società ___, come di seguito indicato.

A. Credito ipotecario per complessivi Euro ... (capitale ed interessi).

Il credito nasce da contratto di mutuo ipotecario n. ..., di originari Euro ..., stipulato per atto Notaio ...in data ..., rep. n. ______, racc. n. _____

La fonte del credito è quindi provata da detto contratto di mutuo, comprensivo degli allegati, che viene depositato in copia autentica rilasciata in forma esecutiva a firma del Notaio ... (doc. ______)

L'ipoteca di primo grado, rilasciata a garanzia del mutuo, è stata iscritta per Euro ... presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ..., ai nn. ... repertorio generale e ... repertorio particolare, come provato dalla relativa nota di iscrizione (doc. ...)

L'istante ha diritto alla restituzione dell'intero capitale erogato e non restituito (pari ad Euro ...), oltre agli interessi calcolati secondo il tasso convenzionalmente pattuito tra le parti (cfr. art. ... del contratto) sino alla fine dell'anno di dichiarazione di fallimento, nonché, successivamente, oltre ad interessi nella misura legale fino alla data di vendita del bene su cui grava la garanzia.

Si deposita estratto conto certificato con allegato sviluppo del calcolo degli interessi sulla somma capitale, che include altresì il conteggio degli interessi convenzionali sino alla data del ... (doc. ______).

Ai fini della prova della esistenza del credito ipotecario e del suo ammontare pari a complessivi Euro ..., si deposita estratto delle scritture contabili della Banca con certificazione del Notaio fidefacente ex art. 2710 c.c. nei rapporti tra imprese quale risultanza attiva di una contabilità regolarmente tenuta (doc. ...) nonché atto di erogazione e quietanza (doc. ...).

B. Credito garantito da pegno su titoli e ipoteca di grado inferiore al I per complessivi Euro ... (capitale ed interessi).

Il credito nasce da contratto di finanziamento di Euro ..., stipulato in data ..., per atto Notaio ..., rep. n ..., racc. n ... . ed è provato dal citato contratto di finanziamento comprensivo degli allegati, ivi incluso il capitolato contenente condizioni e termini del finanziamento, che si deposita in copia autentica rilasciata in forma esecutiva dal Notaio ... (doc. ...). Si produce altresì atto di erogazione e quietanza (nonché annotazione ed iscrizione della dichiarazione di avvenuta erogazione) come documento ...

A garanzia delle obbligazioni di restituzione, la Società finanziata e la società terza ... s.r.l. hanno rilasciato, ciascuna per i cespiti di proprietà, ipoteche iscritte per Euro ... presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ... ai nn ... Registro Generale e ... Registro Particolare, come provato dalla relativa nota di iscrizione (doc. ... .).

La parte finanziata ..., inoltre, con atto separato del ..., ha costituito pegno, in favore della banca ..., di nominali ... corrispondenti ad un valore iniziale di Euro ..., della durata di quindici anni (doc. ...). La data dell'atto di costituzione di pegno è confermata, ai fini della opponibilità, dal timbro appostovi recante data del ...

La banca ha diritto alla restituzione dell'intero capitale erogato e non restituito (Euro ...), oltre ad interessi calcolati secondo il tasso convenzionalmente pattuito tra le parti sino alla fine dell'anno di dichiarazione di fallimento, nonché, successivamente, oltre ad interessi nella misura legale sino alla data di vendita dei beni oggetto di garanzia.

Si deposita estratto conto certificato con allegato sviluppo del calcolo degli interessi sulla somma capitale, che include gli interessi convenzionali determinati sino alla data del ... (doc.).

Ai fini della prova dell'ammontare del credito garantito da pegno e ipoteca per complessivi Euro ... (comprensivo di capitale ed interessi), si deposita estratto delle scritture contabili della banca con certificazione del Notaio ... fidefacente ex art. 2710 c.c. nei rapporti tra imprese quale risultanza attiva di una contabilità regolarmente tenuta (doc ...) nonché atto di erogazione e quietanza (doc. ______).

III. I crediti vantati dalla banca in via chirografaria

La Banca è inoltre creditrice, in via chirografaria, nei confronti della Società ..., delle somme che seguono.

C. Credito chirografario per complessivi Euro ... (capitale ed interessi).

Il credito nasce da contratto di apertura di credito di originari Euro ... regolata in c/c acceso in data

___

La fonte del credito è rappresentata quindi dal contratto di apertura di credito, sottoscritto dalla Società ... s.r.l. in data ..., comprensivo delle norme che regolano i c/c di corrispondenza ed i servizi connessi. Contratto opponibile alla curatela fallimentare, stante il timbro postale appostovi recante data ... (doc ______).

A seguito dello sconfinamento della ..., la banca ha diritto alla quota capitale di debito relativa allo sconfinamento (pari ad Euro ...), oltre ad interessi di mora, come previsti dal contratto, calcolati sino alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo.

Ai fini della prova della esistenza e dell'ammontare del credito per complessivi Euro ... (capitale ed interessi) si deposita, altresì, estratto delle scritture contabili della Banca con certificazione del Notaio ... attestante, tra l'altro, la regolare tenuta delle scritture contabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2710 c.c. (doc. ...). Si depositano altresì i singoli estratti del conto corrente dalla data di accensione del rapporto sino alla data ... di estinzione del conto corrente con imputazione della partita al conto crediti in sofferenza (doc. ...).

Dalla verifica dell'estratto conto, verifica esperibile dal primo momento di gestione del conto stesso sino all'ultimo momento di operatività, è possibile ricostruire, posta dopo posta, l'intero calcolo algebrico derivante dalla sommatoria di ogni singolo rapporto di dare-avere; sarà, inoltre, possibile all'organo della procedura riscontrare la puntuale applicazione di tutte le clausole economiche contenute nel contratto di apertura di credito, considerate anche le condizioni generali di disciplina (appositamente approvate per iscritto) e, dunque, commissioni, interessi e spese.

In tal modo, il credito risulta esaustivamente comprovato dalle tre componenti indefettibili date:

a) dal contratto avente data certa opponibile al curatore quale soggetto terzo rispetto al rapporto (il quale contratto costituisce la fonte della obbligazione);

b) dall'estratto notarile delle scritture contabili, fidefacente ex art. 2710 c.c. nei rapporti tra imprese quale risultanza attiva di una contabilità regolarmente tenuta;

c) dal rendiconto analitico dello sviluppo integrale del rapporto contrattuale, per come riscontrabile dalla registrazione di ogni operazione di cassa regolata in conto corrente e periodicamente rendicontata e sottoposta alla tacita approvazione del cliente.

D. Credito chirografario per complessivi Euro ... comprensivo di capitale ed interessi

Il credito nasce da contratto di concessione fido per smobilizzo crediti n ... di Euro ... del ...

L'opponibilità del contratto alla procedura è confermata dal timbro postale appostovi recante data certa del ... (doc. ______).

Si precisa che detta apertura di credito risale all'originario contratto di concessione di fido promiscuo, utilizzabile sia per anticipo di effetti salvo buon fine sia per anticipo fatture, di ..., del ...; successivamente la linea di credito era stata ridotta ad Euro ... con contratto del ..., alle condizioni già in essere (si deposita il contratto di fido smobilizzo crediti del ... con allegate le condizioni economiche anticipo fatture e anticipo effetti salvo buon fine, nonché le norme per il servizio elettronico ri.ba doc ...; nonché contratto del _______, doc ______).

In relazione al contratto del ..., la Banca ha diritto alla quota capitale di debito di Euro ... oltre interessi di mora, come previsti dalle condizioni allegate all'originario contratto del ... sino alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo (...).

Ai fini della prova di esistenza ed ammontare del credito per complessivi Euro ... (capitale ed interessi), si deposita estratto delle scritture contabili della Banca con certificazione del Notaio fidefacente ex art. 2710 c.c. nei rapporti tra imprese quale risultanza attiva di una contabilità regolarmente tenuta (doc. ...). Si depositano altresì gli estratti del conto corrente a far data dall'accensione del rapporto fino alla data ... di sua estinzione, con imputazione della partita c/crediti in sofferenza (doc. ...).

Dalla verifica dell'estratto conto, verifica esperibile dal primo momento di gestione del conto stesso sino all'ultimo momento di operatività, è possibile ricostruire, posta dopo posta l'intero calcolo algebrico derivante dalla sommatoria di ogni singolo rapporto di dare-avere; sarà, inoltre, possibile all'organo della procedura riscontrare la puntuale applicazione di tutte le clausole economiche contenute nel contratto di apertura di credito considerate anche le condizioni generali di disciplina (appositamente approvate per iscritto) e, dunque, commissioni, interessi e spese.

In tal modo, il credito risulta esaustivamente comprovato dalle tre componenti indefettibili date:

a) dal contratto avente data certa opponibile al curatore quale soggetto terzo rispetto al rapporto (il quale contratto costituisce la fonte della obbligazione);

b) dall'estratto notarile delle scritture contabili, fidefacente ex art. 2710 c.c. nei rapporti tra imprese quale risultanza attiva di una contabilità regolarmente tenuta;

c) dal rendiconto analitico dello sviluppo integrale del rapporto contrattuale, per come riscontrabile dalla registrazione di ogni operazione di cassa regolata in conto corrente e periodicamente rendicontata e sottoposta alla tacita approvazione del cliente.

E. Credito chirografario per complessivi Euro ..., comprensivo di capitale ed interessi.

Il credito nasce da un contratto di anticipazione in euro /valuta (denominato “contratto di finanziamento in valuta all'importazione”) stipulato in data ..., che risulta dal timbro postale appostovi, quindi certa nella sua anteriorità rispetto alla pronuncia di fallimento. L'importo del finanziamento era di complessivi Euro ... (doc ______).

Si precisa che l'importo del credito verso ... è stato così determinato sulla base delle erogazioni effettuate:

... ____

Si depositano i relativi, singoli, estratti di conto corrente certificati.

Ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito per complessivi Euro ... (capitale ed interessi), si deposita estratto delle scritture contabili della Banca con certificazione del Notaio fidefacente ex art. 2710 c.c. nei rapporti tra imprese quale risultanza attiva di una contabilità regolarmente tenuta (doc ...).

* * *

Tutto ciò premesso, la Banca ... come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

di essere ammessa al passivo del fallimento della società ... per i seguenti crediti:

In via prelatizia:

— Euro ..., comprensivo di capitale ed interessi determinati secondo i criteri dettagliatamente descritti e documentati al punto sub A, oltre interessi legali dalla data di inizio dell'anno successivo a quello di dichiarazione di fallimento sino alla data di vendita del bene gravato da ipoteca;

— Euro ..., comprensivo di capitale ed interessi determinati secondo i criteri dettagliatamente descritti e documentati al punto sub B, oltre interessi legali dalla data di inizio dell'anno successivo a quello di dichiarazione di fallimento sino alla data di vendita del bene gravato da ipoteca;

per un ammontare complessivo di Euro ... in linea capitale, oltre ad interessi legali come richiesti.

In via chirografaria:

— Euro ..., comprensivo di capitale ed interessi convenzionali previsti nel contratto calcolati sino alla data di dichiarazione di fallimento;

— Euro ..., comprensivo di capitale ed interessi convenzionali previsti nel contratto calcolati sino alla data di dichiarazione di fallimento;

— Euro ..., comprensivo di capitale ed interessi convenzionali previsti nel contratto calcolati sino alla data di dichiarazione di fallimento;

Si allega in copia, per ciascun credito sopra indicato, la documentazione citata ed analiticamente descritta nell'indice, precisando che, ove necessiti, saranno esibiti e prodotti i relativi originali.

Firma Avv. ...

Commento

Il sesto comma dell'art. 93 l.fall., nel disporre che “Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene”, chiarisce al di fuori di ogni possibile dubbio che l'onere della prova della pretesa, per an e quantum, grava rigorosamente ed unicamente in capo all'istante, con la conseguenza per cui, in difetto di suo assolvimento, la domanda dovrà essere respinta.

Né l'istante può raggiungere la prova del dedotto attraverso mero richiamo alle presumibili risultanze delle scritture contabili nella disponibilità materiale del curatore: ciò perché quest'ultimo è soggetto terzo rispetto al rapporto negoziale che ha dato luogo alla formazione delle scritture medesime con conseguente irrilevanza probatoria di esse nei suoi confronti, al di là della frequente eventualità secondo cui nemmeno si tratti di contabilità regolarmente tenuta, così risultando perfino inattendibile.

La specifica natura del dedotto credito si riflette sulla tipologia dei documenti da allegare alla domanda di ammissione al passivo affinché ne sia raggiunta la prova. Così, per quanto attiene alla prova del credito bancario, nella ipotesi di contratti aventi ad oggetto la erogazione di somme, devono allegarsi:

a) contratto di mutuo o finanziamento;

b) quietanza di pagamento attestante l'avvenuta erogazione della somma, quando tale dichiarazione non sia già compresa nel regolamento convenzionale del contratto di prestito;

c) nota di iscrizione ipotecaria.

Nella diversa ipotesi di contratti aventi ad oggetto la mera disponibilità di somme di denaro, occorre invece depositare:

a) il contratto di conto corrente, contemplante le condizioni applicate (ed in particolare, la presenza della pattuizione - necessariamente scritta - inerente al saggio di interessi superiore alla misura legale);

b) il contratto di affidamento o apertura di credito;

c) tutti gli estratti conto, in tal modo documentandosi l'ammontare del credito mediante possibilità di ricostruzione e controllo (da parte del curatore) di tutte le poste contabili attive e passive;

d) estratto autentico notarile di scritture contabili della banca, con attestazione di loro regolare tenuta, riportante il saldo negativo.

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