Istanza di autorizzazione al pagamento di un credito prededucibile al di fuori del piano di riparto

Gianfranco Di Marzio
Maria Grazia Sirna

Inquadramento

I crediti prededucibili, secondo quanto disposto dall'art. 111-bis l.fall. in combinato disposto con l'art. 52 l.fall., devono essere accertati secondo le modalità della verifica del passivo. Sono però esclusi dall'obbligo di insinuazione, i crediti sorti nel corso del fallimento, esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare nonché quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione emessi dal giudice in favore di professionisti incaricati nell'interesse del fallimento.

Formula

TRIBUNALE DI ...

Fallimento di ... (n. ...... \ ......)

Giudice delegato: Dott ...

Curatore: ...

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CREDITO PREDEDUCIBILEAL DI FUORI DEL PROCEDIMENTO DI RIPARTO

***

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

Il sottoscritto curatore del Fallimento in oggetto

ESPONE

in data ..., con decreto della S. V. Ill.ma è stato liquidato il compenso in favore del professionista Dott. ..., in ragione della prestazione di ..., espletata su incarico dalla curatela fallimentare allo scopo di ......;

detto compenso pari ad Euro ..., al netto dei relativi accessori, ha natura prededucibile in quanto maturato in relazione ad incarico svolto in funzione e/o in occasione della procedura concorsuale;

la procedura ha un attivo pari ad Euro ..., sufficiente dunque al pagamento di tutti i crediti prededucibili, come da prospetto allegato;

Per quanto esposto

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice di autorizzare il pagamento del suddetto importo di Euro ... oltre accessori, e quindi per complessivi Euro ... emettendo relativo mandato.

Luogo e data ...

Il Curatore ...

(allegare eventuale documentazione richiamata nell'istanza)

Commento

L'art. 111 ultimo comma della legge fallimentare, nel recepire gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza formatesi nel tempo, stabilisce che crediti prededucibili sono “quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale”.

Rientrano, dunque, nella categoria di crediti prededucibili quelli maturati dai professionisti di cui si avvale la procedura (quali sono i legali, i periti); quelli sorti in ragione della utilizzazione, da parte del curatore, di beni di proprietà di terzi (ad esempio, i canoni di locazione di immobile condotto dalla curatela fallimentare; o l'indennità di occupazione senza titolo, nel caso in cui il curatore non proceda alla liberazione di immobile di terzi); e, più in generale, le spese relative alla conservazione ed amministrazione dei beni della procedura (ad esempio, gli oneri condominiali degli immobili di proprietà della società fallita, relativi al periodo successivo alla apertura della procedura concorsuale).

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