Istanza del curatore al giudice delegato per la proroga dell'esercizio provvisorioInquadramentoL'istituto dell'esercizio provvisorio era disciplinato nel vigore della legge del 1942 all'interno del capitolo dedicato alla custodia e alla amministrazione delle attività fallimentari. Si trattava quindi di istituto che rispondeva esclusivamente ad una esigenza liquidatoria finalizzata alla distribuzione del ricavato tra i creditori; peraltro scarsamente utilizzato nella pratica rispetto all'affitto dell'azienda preferibile per l'accollo da parte del terzo dei rischi di gestione, diversamente ricadenti sulla procedura. Per comprendere la realtà del sistema superato, bisogna tuttavia considerare due dati: il primo relativo all'esercizio provvisorio e il secondo relativo all'affitto di azienda. L'esercizio provvisorio era disciplinato nell'ottica di una misura-tampone intesa a favorire, in pratica, la liquidazione del magazzino; era dunque concepito nella prospettiva della vendita dei beni aziendali (piuttosto che dell'azienda). Ciò corrispondeva alla tradizionale visione del patrimonio dell'impresa come sostanzialmente assimilabile al patrimonio del debitore tout court; prescindendo, pertanto, dalla fondamentale caratteristica che invece qualifica il patrimonio dell'impresa data dalla destinazione all'attività. Proprio la sottovalutazione della destinazione del patrimonio all'impresa, e quindi della particolare conformazione di quel patrimonio alle ragioni della impresa- e dunque, in sostanza, del valore concreto di quel patrimonio, determinato dalla funzione produttiva -, determinava l'insuccesso della procedura fallimentare in termini di soddisfacimento dei creditori. Infatti, fuori dalla logica organizzativa, un patrimonio produttivo perde gran parte del suo valore. Ecco perché la prassi aveva escogitato rimedi alternativi all'esercizio provvisorio e maggiormente efficienti per la conservazione del valore della impresa. Si trattava, quindi, di prassi; cosicché parte della dottrina sollevava persino il dubbio della loro legittimità (sembrando che l'affitto contravvenisse alla funzione non gestoria ma liquidatori del fallimento). E tuttavia la stretta rispondenza dello schema dell'affitto anche all'interesse dei creditori ne consentì il successo operativo. Il valore della vicenda dell'esercizio dell'impresa nel fallimento è storicamente apprezzabile nella maturata consapevolezza della necessità di rimeditare il rapporto tra fallimento, quale procedura concorsuale liquidatoria, e gestione della impresa. L'apparente contraddizione tra gestione e liquidazione può infatti superarsi - come pure la prassi dell'affitto di azienda ha avuto modo di dimostrare - così operando la gestione al fine della liquidazione: ossia organizzando una gestione della impresa nel fallimento finalizzata alla conservazione del valore aziendale così da permettere una proficua vendita dell'azienda sul mercato. Potremmo dunque concludere che le esperienze dell'esercizio provvisorio e dell'affitto di azienda segnalando il limite del tradizionale atteggiamento sfavorevole alla gestione della impresa nel fallimento dietro l'evidenza che una impresa mantenuta in operatività è più facile da ricollocare sul mercato, hanno aperto le porte ad una terza e conseguente innovazione: la vendita non di singoli beni ma dell'azienda nel suo complesso. La riforma del diritto fallimentare si è realizzata sulla scorta delle esposte acquisizioni. FormulaTRIBUNALE DI ... Fallimento di ... (n. ...\ ...) Giudice delegato: Dott. ... Curatore: ... ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA AI SENSI DELL'ART. 104, COMMA 2, L.FALL. [modello di attività di impresa sanitaria] *** Ill.mo Sig. Giudice delegato, il sottoscritto Curatore del fallimento in epigrafe ESPONE Con sentenza depositata in data ... il Tribunale di ..., su istanza di ..., ha dichiarato il fallimento della ... A seguito dell'accettazione dell'incarico il sottoscritto curatore ha acquisito le prime informazioni ed eseguito un primo accesso presso la struttura sanitaria, nel corso del quale si è costatata la presenza all'interno del reparto dedicato al servizio di ..., di diversi pazienti [1] . All'esito di tali riscontri, si è ritenuto doveroso soprassedere all'immediata formale cessazione dell'attività e procedere, invece, alla presentazione di un'istanza al Giudice delegato per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività ai sensi dell'art. 104, comma 2 l.fall., previa costituzione del Comitato dei creditori e acquisizione del loro parere favorevole. Con provvedimento del ... l'Ill.mo Giudice delegato, su istanza del curatore e previo parere favorevole del Comitato dei creditori, ha autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa ai sensi dell'art.104 l.fall. sino al ..., prevedendo, tra l'altro, il deposito di una relazione trimestrale sull'andamento della gestione. In ottemperanza a tale obbligo, in data ...è stata depositata la relazione di gestione dell'esercizio provvisorio dell'azienda relativo ai primi tre mesi, evidenziando in tale occasione come ... [indicare le ragioni che sono alla base di esigenza di proroga dell'esercizio provvisorio] La situazione che si è venuta a delineare consente nei prossimi mesi di avviare la procedura di gara per l'esitazione del complesso aziendale, per la valutazione del quale è già stata presentata istanza di autorizzazione al conferimento di incarico ad un perito ai sensi dell'art. 87 bis l.fall. Per questa ragione, tenuto conto che è prossima la scadenza dell'esercizio provvisorio ..., appare necessario, nell'interesse dei creditori, proseguire l'esercizio provvisorio per il tempo necessario a definire il procedimento per la esitazione del complesso aziendale. In quest'ottica, dopo aver acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori in ordine alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio per un tempo ulteriore di sei mesi (quale tempo massimo di durata, all.), sottopongo all'Ill.mo Giudice delegato istanza di autorizzazione alla proroga dell'esercizio provvisorio per un tempo massimo di sei mesi, sussistendo l'evidente vantaggio per i creditori dalla cessione di una azienda in attività per le ragioni sopra esposte. Allegati Luogo e data ... Il Curatore ... Nella formula proposta si ipotizza l'esercizio provvisorio di azienda sanitaria e si individuano ragioni di proroga del termine nel procedimento di natura amministrativa volto alla conferma del contratti di accreditamento con il SSN; ma le ragioni della proroga possono essere diverse anche in relazione al mercato di riferimento in cui opera l'azienda. Spesso tali ragioni sono ravvisabili nelle esigenze della procedura di vendita competitiva CommentoIl Tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento (ovvero il giudice delegato nel provvedimento emesso su istanza del curatore) stabilendo l'esercizio provvisorio fissa pure il termine finale di durata dello stesso. In tal modo la gestione della impresa in crisi è pianamente ricondotta sul piano della eccezionalità. Lo scopo dell'esercizio provvisorio non è mai autonomo ma sempre strumentale. L'impresa è gestita in esercizio provvisorio in quanto si assume comunque necessario per la tutela di interessi ritenuti meritevoli, in primis quello dei creditori, di proseguire l'attività sino all'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento di detta gestione ad un imprenditore in bonis (come può accadere con la conclusione di un contratto di affitto dell'azienda fallita). Resta fermo che la gestione dell'impresa da parte del curatore è evento da considerarsi sempre eccezionale in quanto determina l'effetto di concentrare il rischio dell'attività esclusivamente sui creditori, i quali subiranno un pregiudizio diretto dal depauperamento dal valore dell'impresa che dovesse determinarsi con la sfortunata gestione della stessa da parte del curatore. Al contrario, la soluzione dell'affitto permette di collocare il rischio gestorio in capo all'imprenditore in bonis il quale sarà responsabile nei confronti dei creditori concorsuali dell'eventuale depauperamento di valore dell'impresa. Come ogni gestione, anche quella del curatore, è esposta a una serie di eventi non prevedibili nel momento in cui è stabilito l'esercizio provvisorio. Non è dunque infrequente che, nei pressi dello spirare del termine, si evidenzi l'opportunità di richiedere, e ottenere, una proroga di detto termine, risultando ancora opportuna e conveniente la gestione della impresa e non essendo ancora possibile affidare la stessa ad un soggetto diverso dal curatore (giacché potrebbero non risultare ancora concluse le operazioni necessarie per affidare l'azienda in affitto ad altro e diverso imprenditore). |