Comunicazione al comitato dei creditori dell'esistenza di circostanze sopravvenute rilevanti per la prosecuzione dell'esercizio provvisorio


Inquadramento

Ai sensi dell'art. 104, quinto comma, l.fall., semestralmente, oppure alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività tramite deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore deve informare senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Si tratta di una previsione afferente al controllo sull'esercizio provvisorio e sul suo andamento che è consentito sia dal deposito del rendiconto da parte del curatore, sia dall'obbligo di informativa al giudice delegato e al comitato dei creditori, da parte dello stesso curatore, di circostanze sopravvenute che possano influire sull'esercizio stesso.

Il rendiconto in questione consiste in una sorta di bilancio provvisorio con tutti gli elementi dello stesso, ossia la descrizione della situazione patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, secondo i medesimi criteri che sottintendono alla redazione del bilancio di esercizio.

L'obbligo di informativa, invece, non è subordinato ad una specificazione temporale (come nel caso del terzo comma che prevede una informativa trimestrale) ma si rende necessario ogni volta che insorgano circostanze tali da incidere sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio, sicché è d'uopo che il curatore verifichi costantemente l'opportunità dell'esercizio provvisorio e analizzi sistematicamente l'andamento economico della gestione.

Formula

Fallimento di ...

Giudice delegato ...

Curatore ...

COMUNICAZIONE EX ART. 104, COMMA 5, L.FALL.

Ill.mo Comitato dei creditori [1] ,

il sottoscritto Curatore (indicare se Avv. o Dott.)..., con studio in ..., alla via ..., n. ..., PEC ..., in qualità di Curatore del Fallimento di cui supra, nominato da codesto Tribunale con sentenza n. ... del ____,

PREMESSO

— che l'impresa fallita ha ricevuto l'autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di ... con decreto del ... alla continuazione dell'esercizio provvisorio per il periodo ... per le descritte ragioni: _____;

— che, tuttavia, nelle more sono intervenute talune circostanze che, secondo il sottoscritto Curatore, possono influire in modo negativo sulla proficua prosecuzione dell'esercizio provvisorio: (descrivere le indicate circostanze spiegando perché esse possono influire negativamente sull'esercizio provvisorio ...)

Tanto premesso

COMUNICA SENZA INDUGIO

All'Ill.mo Comitato dei Creditori l'esistenza delle sopra descritte circostanze

Luogo e data ...

Il Curatore ...

Depositato in Cancelleria

Visto e firma del Cancelliere

La comunicazione può essere effettuata contestualmente sia al g.d. che al Comitato dei creditori ma può anche essere oggetto di due diverse informative.

Commento

Gli obblighi di informazione previsti a carico del curatore dall'art. 104, quinto comma, legge fall., si inseriscono nel più generale intento del legislatore di consentire una continua verifica della perdurante attualità delle motivazioni che hanno indotto alla prosecuzione dell'attività d'impresa. In particolare, il quinto comma della disposizione, fa riferimento a quegli obblighi informativi senza scadenza prefissata che la legge impone al curatore, con riguardo specifico a quelle circostanze negative che possono incidere sulla proficua prosecuzione dell'esercizio provvisorio. Ciò a differenza di quanto previsto dalla stessa norma, al terzo comma, ove si fissa un termine trimestrale per la verifica dell'andamento dell'esercizio provvisorio medesimo.

La norma non specifica quali fatti negativi possano incidere sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio, poiché gli stessi saranno valutati dal curatore nell'ambito del continuo monitoraggio sia economico (sull'andamento proficuo dell'attività), sia finanziario (debiti sorti nel corso dell'esercizio stesso) imponendogli soltanto l'obbligo di informativa sia al giudice delegato che al comitato dei creditori, in quanto organi abilitati a chiedere la cessazione dell'esercizio provvisorio stesso.

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