Relazione finale del curatore di gestione dell'esercizio provvisorio ex art. 104, comma 5, l.fall.InquadramentoL'istituto dell'esercizio provvisorio era disciplinato nel vigore della legge del 1942 all'interno del capitolo dedicato alla custodia e all' amministrazione delle attività fallimentari. Si trattava quindi di istituto che rispondeva esclusivamente ad una esigenza liquidatoria finalizzata alla distribuzione del ricavato tra i creditori; peraltro scarsamente utilizzato nella pratica rispetto all'affitto dell'azienda preferibile per l'accollo da parte del terzo dei rischi di gestione, diversamente ricadenti sulla procedura. Per comprendere la realtà del sistema superato, bisogna tuttavia considerare due dati: il primo relativo all'esercizio provvisorio e il secondo relativo all'affitto di azienda. L'esercizio provvisorio era disciplinato nell'ottica di una misura-tampone intesa a favorire, in pratica, la liquidazione del magazzino; era dunque concepito nella prospettiva della vendita dei beni aziendali (piuttosto che dell'azienda). Ciò corrispondeva alla tradizionale visione del patrimonio dell'impresa come sostanzialmente assimilabile al patrimonio del debitore tout court; prescindendo, pertanto, dalla fondamentale caratteristica che invece qualifica il patrimonio dell'impresa data dalla destinazione all'attività. Proprio la sottovalutazione della destinazione del patrimonio all'impresa, e quindi della particolare conformazione di quel patrimonio alle ragioni della impresa; e dunque, in sostanza, del valore concreto di quel patrimonio, determinato dalla funzione produttiva, determinava l'insuccesso della procedura fallimentare in termini di soddisfacimento dei creditori. Infatti, fuori dalla logica organizzativa, un patrimonio produttivo perde gran parte del suo valore. Ecco perché la prassi aveva escogitato rimedi alternativi all'esercizio provvisorio e maggiormente efficienti per la conservazione del valore della impresa. Si trattava, quindi, di prassi; cosicché parte della dottrina sollevava persino il dubbio della loro legittimità (sembrando che l'affitto contravvenisse alla funzione non gestoria ma liquidatori del fallimento). E tuttavia la stretta rispondenza dello schema dell'affitto anche all'interesse dei creditori ne consentì il successo operativo. Il valore della vicenda dell'esercizio dell'impresa nel fallimento è storicamente apprezzabile nella maturata consapevolezza della necessità di rimeditare il rapporto tra fallimento, quale procedura concorsuale liquidatoria, e gestione della impresa. L'apparente contraddizione tra gestione e liquidazione può infatti superarsi - come pure la prassi dell'affitto di azienda ha avuto modo di dimostrare - così operando la gestione al fine della liquidazione: ossia organizzando una gestione della impresa nel fallimento finalizzata alla conservazione del valore aziendale così da permettere una proficua vendita dell'azienda sul mercato. Potremmo dunque concludere che le esperienze dell'esercizio provvisorio e dell'affitto di azienda segnalando il limite del tradizionale atteggiamento sfavorevole alla gestione della impresa nel fallimento dietro l'evidenza che una impresa mantenuta in operatività è più facile da ricollocare sul mercato, hanno aperto le porte ad una terza e conseguente innovazione: la vendita non di singoli beni ma dell'azienda nel suo complesso. La riforma del diritto fallimentare si è realizzata sulla scorta delle esposte acquisizioni. FormulaTRIBUNALE DI ... Fallimento di ... (n. ...\ ...) Giudice delegato: Dott. ... Curatore: ... RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 104 COMMA 5, L.FALL. A SEGUITO DI CESSIONE A TERZI DELL'AZIENDA I. PREMESSA La presente relazione è resa ai sensi dell'art. 104, comma 5 l.fall. e costituisce il consuntivo finale sulla attività, di natura gestionale e amministrativa, posta in essere nel periodo di esercizio provvisorio che va dal ... (data di chiusura dell'ultima relazione di gestione) sino alla data di stipulazione dell'atto di vendita dell'azienda; data quest'ultima a seguito della quale il giudice delegato, su richiesta del curatore e del comitato dei creditori, ha dichiarato la cessazione dell'esercizio provvisorio. Tutta l'attività svolta negli ultimi mesi dal sottoscritto curatore si è raccolta in questi mesi intorno alla procedura di vendita del complesso aziendale. II. I PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA INTERVENUTI NEL PERIODO DA ... ALLA DATA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE Come già scritto nelle precedenti relazioni sin dall' apertura dell'esercizio provvisorio dell'attività, dopo una preliminare verifica con la società, sono stati posti in essere una serie di atti volti a ... [descrivere le principali attività poste in esse dal curatore per preservare l'attività di impresa: es. mantenere autorizzazioni e/o concessioni amministrative; contenimento dei costi della gestione sia intervenendo sulla forza lavoro sia sui rapporti pendenti alla data di apertura dell'esercizio provvisorio]. Sotto il profilo della gestione di impresa, nel periodo di riferimento non sono emersi fatti o circostanze di rilievo, essendo la gestione proseguita in via ordinaria sotto la responsabilità di ...incaricato dal curatore. Si rappresenta che, in pendenza della procedura di vendita avviata sin dal mese di ..., il termine dell'esercizio provvisorio è stato prorogato, su istanza del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori ben due volte[clausola eventuale] [1] . III. I RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE Il personale in forza alla società fallita, assumendo quale data di riferimento la data di apertura dell'esercizio provvisorio ammontava a n. ... lavoratori subordinati. Quanto alla complessiva disciplina dei rapporti di lavoro in esito alla vicenda traslativa dell'azienda, la stessa è stata dettagliatamente regolata dall'accordo perfezionato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 (all). Il numero dei dipendenti, le date di assunzione, la descrizione dell'unità operativa, le qualifiche professionali individuali sono meglio precisati nella scheda riassuntiva che si allega alla presente relazione, per formarne parte integrante e sostanziale (all.) omessi per privacy, i relativi nominativi. I contratti con i lavoratori dipendenti sono proseguiti con il fallimento in esercizio provvisorio IV. LA VERIFICA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO Il numero di rapporti contrattuali in corso alla data della dichiarazione di fallimento ha reso la verifica degli stessi, necessaria ai fini di una corretta scelta gestoria in ordine alla loro prosecuzione, riguardando in molti casi beni e attrezzature medico-sanitarie per le quali si è resa necessaria la collaborazione del Dott. ..., quale direttore sanitario. In molti casi, si è ritenuto necessaria e funzionale all'esercizio provvisorio dell'impresa, la continuazione dei contratti o, nei casi di contratti scaduti, il loro rinnovo, in alcuni casi attraverso una rimodulazione delle condizioni economiche. Sono di seguito elencati i contratti in corso con il Fallimento in esercizio provvisorio [elenco dei contratti] V. LA PROCEDURA DI GARA PER LA VENDITA DELL'AZIENDA. LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE Successivamente al provvedimento di autorizzazione del Giudice delegato a dare esecuzione al programma di liquidazione nella parte relativa alla esitazione dell'azienda è stata data ampia pubblicità sia su quotidiani a tiratura nazionale, sia su quotidiani a tiratura locale, nonché sul sito della procedura della fissazione dell'asta prevista per il giorno ... La prima asta si è conclusa con verbale d'asta negativo. Nei giorni immediatamente successivi è stata depositata informativa agli organi della procedura nella quale, dopo aver evidenziato i principali fattori di criticità dell'azienda principalmente legati alla necessità di esitare rapidamente l'asset ed evitare la permanenza dell'esercizio provvisorio, si è proposto di fissare una nuova gara per il giorno ..., procedendo alla riduzione del prezzo di base in misura pari al 30%. A seguito della approvazione della proposta da parte del Comitato dei creditori è stata quindi avviata pubblicità della nuova gara per il giorno ..., con la indicazione del prezzo di base in misura pari al 30%. Nei termini indicati dal disciplinare di gara sono state presentate due offerte. A seguito della verifica da parte del Notaio della regolarità delle offerte, quest'ultimo ha aperto la gara tra i oggetti offerenti; all'esito della quale l'azienda è stata aggiudicata alla società ...la cui offerta, ritualmente depositata nel rispetto del Regolamento di gara, come da verbale di asta redatto da Notaio, è risultata essere maggiore all'esito della gara. Successivamente alla stipula dell'accordo sindacale ex art. 47 legge 428/90 tra rappresentanze sindacali, aggiudicatario e curatore, in data ... è stato sottoscritto il contratto di vendita con la società, che si allega (all.). A seguito della stipula della vendita, il giudice delegato, con provvedimento del ... su istanza del curatore e del comitato dei creditori, ha dichiarato chiuso l'esercizio provvisorio. VI. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DI GESTIONE Con riferimento al periodo intercorso tra la data della dichiarazione di fallimento ed il ..., l'esercizio provvisorio ha registrato le seguenti evidenze contabili consuntive, analiticamente specificate: [riportare nel corpo della relazione il conto economico-finanziario e patrimoniale]. Il rendiconto economico suesposto evidenzia un risultato quantificabile in euro ... In definitiva, tale risultato testimonia non solo il pieno conseguimento dell'obiettivo di massima salvaguardia dei valori aziendali e dell'avviamento (circostanza, questa, confermata dal lusinghiero risultato della procedura competitiva di vendita del complesso aziendale) ma anche quello della realizzazione di un tangibile miglioramento delle percentuali di soddisfo del ceto creditorio, risultato tutt'altro che frequente, nella pratica quotidiana della gestione di procedure concorsuali complesse. *** Tanto dovevo, in adempimento dell'incarico conferito Luogo e data ... Il Curatore ... Nella sentenza dichiarativa di fallimento ovvero nel decreto con cui il giudice dispone l'apertura dell'esercizio provvisorio, è solitamente fissato un termine alla prosecuzione dell'attività di impresa (che può variare da sei mesi ad un anno); tale termine può tuttavia essere prorogato su istanza del curatore e parere favorevole del comitato die creditori CommentoL'art. 104 l.fall. disciplina in dettaglio gli obblighi informativi del curatore relativi alla gestione dell'impresa nei confronti del comitato dei creditori al quale organo è attribuito un potere di instare in ogni momento per la cessazione dell'esercizio provvisorio; nonché la sorte dei rapporti pendenti alla data di dichiarazione di fallimento e dei crediti sorti in occasione della gestione provvisoria. Quanto agli obblighi informativi, questi si inquadrano nella esigenza di un rigoroso controllo da parte degli organi di procedura sull'andamento della gestione provvisoria dell'attività e di mantenimento dei presupposti per la prosecuzione dell'attività. Per conseguenza la norma, a seguito della riforma del 2006, prevede oggi l'obbligo del curatore di convocare ogni tre mesi il comitato dei creditori per informali “sull'andamento dell'esercizio provvisorio” e sulla opportunità di continuare o meno l'attività. Inoltre, il comma 5 della norma citata prevede altresì l'obbligo per il curatore di depositare ogni sei mesi un rendiconto di gestione che contenga oltre ad una relazione sulle operazioni principali poste in essere dal curatore inerenti all'attività di impresa, anche un rendiconto di natura economico-finanziario e patrimoniale. Nella prassi la previsione legislativa viene integrata dal provvedimento del giudice delegato il quale può, in applicazione dei principi generali in materia di integrazione di poteri, prevedere obblighi informativi ulteriori e un termine finale per la prosecuzione dell'attività di impresa. |