Comunicazione del curatore ai creditori dell'avvenuta rinuncia alla acquisizione dell'attivo (previa autorizzazione del comitato dei creditori)

Giuseppina Ivone

Inquadramento

Con riferimento alla formula in esame, l'art. 104-ter l.fall., all'ottavo comma, prevede che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa non acquisire all'attivo ovvero rinunciare alla liquidazione di uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia ictu oculi non conveniente. In questo caso la norma impone una comunicazione del curatore ai creditori che, in deroga alla previsione dell'art. 51 l.fall. (ossia il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) [1] possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. In sostanza nell'ambito del programma di liquidazione il curatore ha l'onere di spiegare i motivi alla base del mancato inventario di taluni beni oppure della rinuncia alla liquidazione degli stessi con conseguente loro abbandono.

Può anche trattarsi di beni che sono stati comunque inventariati ma che risultano in concreto non liquidabili perché la relativa alienazione non è conveniente; in tal caso il curatore può rinunciare, per l'appunto, alla liquidazione e i beni in questione tornano aggredibili dai singoli creditori in base alla deroga sopra ricordata alla previsione dell'art. 51 l.fall., sempre previa autorizzazione del comitato dei creditori. La disposizione ha il chiaro intento di evitare antieconomiche liquidazioni pur dopo la redazione dell'inventario e, quindi, corrisponde all'intento di assegnare al curatore il compito di gestione dell'attivo fallimentare con metodo “economico”.

La norma dell'art. 51 l.fall., sotto la rubrica “Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali” stabilisce che “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.

Formula

COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA RINUNCIA ALLA ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO

Spett.le (Egr.) ...

(tramite posta elettronica certificata)

Oggetto: Comunicazione relativa alla rinuncia all'acquisizione di attivo ai sensi dell'art. 104-ter comma 7, l.fall.

Egr. Sig ...,

il sottoscritto, nella qualità di Curatore del Fallimento n. .../ ____, della Società __________,

COMUNICA

Che, con l'autorizzazione del comitato dei creditori [2] , ha rinunciato alla acquisizione all'attivo fallimentare del bene:

...

Tale acquisizione sarebbe stata manifestamente non conveniente dato che ...

Ai sensi dell'art. 104, comma 8, l.fall., ciascun creditore può iniziare azioni esecutive o cautelari sul bene in questione, che è stato rimesso nella disponibilità del debitore.

Distinti saluti

Il Curatore ...

O del g.d. se manchi la costituzione del Comitato dei creditori.

Commento

Con specifico riferimento ai beni mobili su cui i terzi vantino diritti reali o personali che siano chiaramente riconoscibili, l'art. 87-bis l.fall., stabilisce che, su istanza dei titolari, oltreché previo consenso sia del curatore che del comitato dei creditori, il giudice delegato con decreto possa autorizzare la restituzione degli stessi. Questi beni, ai sensi della disposizione richiamata, possono anche non essere compresi nell'inventario, mentre vanno inventariati i beni di proprietà del fallito rispetto ai quali il detentore ha il diritto di restare nel godimento per l'esistenza di un titolo negoziale opponibile al curatore. La riconoscibilità del diritto dei terzi può essere intesa nel senso che la titolarità dei beni stessi in capo ai terzi sarebbe riconosciuta anche nella sede opportuna, ossia nel corso della verifica. Si tratta di una deroga alle disposizioni degli artt. 52 e 103 l.fall. ossia alle norme sul concorso dei creditori e sull'osservanza dei procedimenti relativi alle domande di rivendica e di restituzione dei beni.

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