Comunicazione del curatore di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente del fallitoInquadramentoMentre a norma dell'art. 2119, secondo comma, c.c. non è giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 72 l.fall., se un contratto ancora risulti ineseguito o non compiutamente eseguito dalle parti quando una di esse è soggetta a dichiarazione di fallimento, l'esecuzione del contratto stesso è sospesa sino a che il curatore, autorizzato dal Comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto al posto del fallito, con assunzione degli obblighi relativi, o di sciogliersi dallo stesso contratto con la sola eccezione dei contratti ad effetti reali, nel caso in cui il trasferimento del diritto sia già intervenuto. L'apparente contrasto tra le due previsioni viene risolto dalla giurisprudenza nel senso che la dichiarazione di fallimento non comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro subordinato che sia pendente al momento della stessa ma che esso sia sospeso nelle more tra l'apertura del concorso tra i creditori e fino al momento in cui il curatore non effettui la scelta relativa allo scioglimento o alla prosecuzione del rapporto stesso. Pertanto la dichiarazione di fallimento comporterà la sospensione del rapporto stesso ipso iure; nel corso della sospensione non maturerà, ovviamente, il diritto alla retribuzione e agli ulteriori accessori, né saranno dovuti i contributi previdenziali e assistenziali relativi al rapporto stesso. Il Curatore avrà la possibilità o di effettuare il subentro nel rapporto di lavoro purchè autorizzato dal comitato dei creditori, in ipotesi proprio nel caso di autorizzazione dell'esercizio provvisorio dell'azienda, o di risolvere il rapporto di lavoro tramite licenziamento, salva l'ipotesi in cui egli possa, a norma di legge, proporre la domanda di cassa integrazione guadagni nelle imprese che abbiano l'adeguata consistenza numerica per accedere alla prestazione in questione, e disporre l'affitto o la cessione dell'azienda. Nell'ipotesi in cui il Curatore opti per lo scioglimento del rapporto di lavoro, egli dovrà, in ottemperanza delle norme vigenti, optare per il licenziamento individuale o collettivo seguendo le relative regole. FormulaFallimento .... n. ..../ .... Giudice delegato Dott. .... Sentenza del.... n.... Curatore .... Egr. Sig.... Via....n.... Città.... Raccomandata a/r Oggetto: Tribunale di .... - Fallimento n.... della Società.... ; comunicazione di licenziamento Il sottoscritto Avv. (Dott., indicare qualità) Curatore del fallimento sopra indicato Le significa quanto segue. Poiché è intervenuta la dichiarazione di fallimento della Società.... e poiché non ricorrono i requisiti e i presupposti per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio previsto dall'art. 104 legge fall., non è possibile proseguire l'attività della stessa. Peraltro non ricorrono neanche i presupposti di legge per la concessione dell'azienda in affitto ai sensi dell'art. 104-bis l.fall. per le seguenti ragioni.... [1]. Tanto premesso mi è necessario comunicarLe che, con decorrenza dal ricevimento della presente, il Suo rapporto di lavoro subordinato è da intendersi risolto. Con riferimento a quanto Le spetta in relazione al rapporto di lavoro ora risolto, Le significo che ogni residua spettanza dovrà essere richiesta al presente Fallimento tramite domanda di ammissione al passivo [2]. Tutto quanto ora esposto sono a comunicarLe la sospensione del rapporto di lavoro intercorrente con la società fallita a decorrere dal.... precisandoLe altresì che si provvederà, ai sensi di legge, a richiedere in Suo favore la Cassa Integrazione Straordinaria. Distinti saluti Luogo e data.... Il Curatore.... [1] Elemento che va specificato se non ricorrono i presupposti per la Cassa Integrazione Straordinaria. [2] Elemento che va specificato se ricorrono i presupposti per l'accesso alla Cassa Integrazione Straordinaria. CommentoVa specificato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 72, comma 2, l.fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa non è configurabile un credito contributivo previdenziale, a nulla rilevando l'eventuale ammissione al passivo fallimentare dei crediti retributivi, per l'assenza di efficacia riflessa di tale provvedimento sul rapporto tra la curatela e l'Inps che ha un diverso oggetto (Cass. n. 7473/2012). In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni (Cass., I, n. 13693/2018). |