Richiesta al comitato dei creditori di approvazione del programma di liquidazione

Giuseppina Ivone

Inquadramento

Il programma di liquidazione costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo rispetto alle modalità e ai termini dettati per la realizzazione dell'attivo fallimentare.

Nell'ambito dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, prevede l'art. 104-ter l. fall. che entro 60 gg. dalla redazione dell'inventario e, comunque, non oltre 180 gg. dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predisponga un programma di liquidazione che deve essere sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di 180 gg. senza giustificato motivo costituisce giusta causa di revoca del curatore.

Si tenga presente che, secondo l'opinione dominante, il termine di 60 giorni dalla redazione dell'inventario non sarebbe perentorio ma meramente acceleratorio e, in caso di sua inosservanza, non vi è alcuna sanzione a carico del Curatore; esso è altresì soggetto ad eventuale proroga da parte del Giudice delegato qualora vi sia parere conforme del Comitato dei creditori.

Il programma di liquidazione deve specificare alcuni elementi: l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami dell'azienda ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi; la sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto; le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito; le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami di essa, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; le condizioni di vendita dei singoli cespiti; il termine entro cui sarà completata la liquidazione dell'attivo fallimentare [1]. A questo contenuto obbligatorio previsto dalla norma si aggiunge un contenuto meramente eventuale che consiste nella specificazione delle esigenze avute presenti nelle scelte effettuate per la risoluzione positiva della procedura concorsuale.

Il programma di liquidazione in questione alla luce delle disposizioni normative non può essere una pura e semplice dichiarazione di intenti del Curatore, ma deve avere delle caratteristiche specifiche che lo identifichino come un vero atto di impegno nei confronti degli altri organi della procedura, oltre che con i creditori concorsuali. Le sue indispensabili caratteristiche, oltre al rispetto dei limiti temporali sopra descritti, devono pertanto essere quelle della analiticità rispetto alle modalità che il Curatore intende adottare quanto alla vendita dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare; della possibilità di concreta realizzazione nel rispetto delle modalità ivi previste; della prudenzialità rispetto alle scelte in concreto adottate. In esso il Curatore deve dimostrare quanto intende fare per conservare il valore dell'azienda del fallito tramite gli strumenti che la legge fallimentare gli affida, oltreché la garanzia della sua integrità.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato all'affidamento ad altri professionisti o società specializzate di alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo e il comitato dei creditori può proporre al curatore stesso modifiche al programma già presentato [2]. Il Comitato dei creditori ha, quindi, un ruolo determinante atteso che lo stesso può certamente rifiutare sic et simpliciter l'approvazione del programma, ma può anche indicare modifiche allo stesso nei limiti della mera opportunità. Ci si domanda se il curatore possa o meno proporre reclamo ex art. 36 l.fall. contro il rifiuto del Comitato ma, stante la natura del reclamo in parola che è limitato ai vizi di legittimità, sembrerebbe preferibile ritenere che la norma applicabile sia quella della sostituzione del curatore qualora non si riesca a trovare un ragionevole punto di accordo. In ogni caso al Comitato dei creditori spetta la approvazione totale del programma senza necessità di intervento del Giudice delegato al quale il programma stesso viene semplicemente trasmesso dopo la sua approvazione (in tal senso Trib. Roma, 28 aprile 2009) pur se allo stesso giudice delegato la norma lascia comunque l'importante potere di autorizzare gli atti di liquidazione qualora ritenuti conformi al programma di liquidazione, sicché, possono senz'altro residuare dubbi sulla marginalità del ruolo del giudice delegato rispetto all'approvazione dello stesso.

[] Termine che, a norma del terzo comma dell'art. 104-ter l.fall. non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Qualora, rispetto a taluni cespiti dell'attivo fallimentare, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni che giustificano questo termine superiore.

[] Salvo quanto previsto dall'art. 107 l.fall. secondo cui le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Formula

Spett.le Comitato dei creditori

del Fallimento n..../....

Sig.... (Presidente)

Sig.... (Membro)

Sig.... (Membro)

(via PEC)

Oggetto: Richiesta del Curatore di approvazione del programma di liquidazione ex art. 104-ter, comma 1, l.fall.

Egr. Sig...., nella qualità di .... del Comitato dei creditori

Il sottoscritto Curatore del Fallimento in epigrafe indicato Le invia, in allegato, il programma di redatto ai sensi dell'art. 104-ter l.fall., affinché sia sottoposto alla Sua approvazione.

Con specifico riferimento ai contenuti del detto programma il sottoscritto specifica quanto segue:

....

Con osservanza

Il Curatore....

Commento

Il curatore può essere autorizzato dal Giudice delegato all'affidamento ad altri professionisti o società specializzate di alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo e il Comitato dei creditori può proporre al curatore stesso modifiche al programma già presentato 1. Il Comitato dei creditori ha, quindi, un ruolo determinante dato che lo stesso può certamente rifiutare sic et simpliciter l'approvazione del programma, ma può anche indicare modifiche allo stesso nei limiti della mera opportunità. Ci si domanda se il curatore possa o meno proporre reclamo ex art. 36 l.fall. contro il rifiuto del Comitato ma, stante la natura del reclamo in parola che è limitato ai vizi di legittimità, sembrerebbe preferibile ritenere che la norma applicabile sia quella della sostituzione del curatore qualora non si riesca a trovare un ragionevole punto di accordo. In ogni caso al Comitato dei creditori spetta la approvazione totale del programma senza necessità di intervento del giudice delegato al quale il programma stesso viene semplicemente trasmesso dopo la sua approvazione (in tal senso Trib. Roma, 28 aprile 2009) pur se allo stesso Giudice delegato la norma lascia comunque l'importante potere di autorizzare gli atti di liquidazione qualora ritenuti conformi al programma di liquidazione, sicché, possono senz'altro residuare dubbi sulla marginalità del ruolo del Giudice delegato rispetto all'approvazione dello stesso.

Il programma approvato dal Comitato dei creditori deve essere comunicato al Giudice delegato che autorizza l'esecuzione dei relativi atti. L'eventuale mancato rispetto dei termini indicati nel programma di liquidazione senza l'esistenza di un giustificato motivo comporta la possibilità di revoca del curatore per giusta causa, così come, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, comporta revoca del curatore per giusta causa il mancato rispetto dell'art. 110, primo comma, l.fall. 2 Contro il decreto del Giudice delegato che approva il programma di liquidazione chiunque abbia interesse può esperire il reclamo di cui all'art. 26 l.fall., non solo ed esclusivamente per violazione di legge ma per qualsiasi motivo.

[1] Salvo quanto previsto dall'art. 107 l.fall. secondo cui le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

[2] Norma che prevede che il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 l.fall. o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario