Approvazione del programma di liquidazione da parte del comitato dei creditori e autorizzazione del giudice delegato


Inquadramento

Il programma di liquidazione costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo rispetto alle modalità e ai termini dettati per la realizzazione dell'attivo fallimentare.

Nell'ambito dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, prevede l'art. 104-ter legge fall. che entro 60 gg. dalla redazione dell'inventario e, comunque, non oltre 180 gg. dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predisponga un programma di liquidazione che deve essere sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di 180 gg. senza giustificato motivo costituisce giusta causa di revoca del curatore.

Si tenga presente che, secondo l'opinione dominante, il termine di 60 giorni dalla redazione dell'inventario non sarebbe perentorio ma meramente acceleratorio e, in caso di sua inosservanza, non vi è alcuna sanzione a carico del Curatore; esso è altresì soggetto ad eventuale proroga da parte del Giudice delegato qualora vi sia parere conforme del Comitato dei creditori.

Il programma di liquidazione deve specificare alcuni elementi: l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami dell'azienda ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi; la sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto; le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito; le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami di essa, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; le condizioni di vendita dei singoli cespiti; il termine entro cui sarà completata la liquidazione dell'attivo fallimentare [1]. A questo contenuto obbligatorio previsto dalla norma si aggiunge un contenuto meramente eventuale che consiste nella specificazione delle esigenze avute presenti nelle scelte effettuate per la risoluzione positiva della procedura concorsuale.

Il programma di liquidazione in questione alla luce delle disposizioni normative non può essere una pura e semplice dichiarazione di intenti del Curatore ma deve avere delle caratteristiche specifiche che lo identifichino come un vero atto di impegno nei confronti degli altri organi della procedura, oltre che con i creditori concorsuali. Le sue indispensabili caratteristiche, oltre al rispetto dei limiti temporali sopra descritti, devono pertanto essere quelle della analiticità rispetto alle modalità che il Curatore intende adottare quanto alla vendita dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare; della possibilità di concreta realizzazione nel rispetto delle modalità ivi previste; della prudenzialità rispetto alle scelte in concreto adottate. In esso il Curatore deve dimostrare quanto intende fare per conservare il valore dell'azienda del fallito tramite gli strumenti che la legge fallimentare gli affida, oltreché la garanzia della sua integrità.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato all'affidamento ad altri professionisti o società specializzate di alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo e il comitato dei creditori può proporre al curatore stesso modifiche al programma già presentato [2]. Il Comitato dei creditori ha, quindi, un ruolo determinante atteso che lo stesso può certamente rifiutare sic et simpliciter l'approvazione del programma, ma può anche indicare modifiche allo stesso nei limiti della mera opportunità. Ci si domanda se il curatore possa o meno proporre reclamo ex art. 36 legge fall. contro il rifiuto del Comitato ma, stante la natura del reclamo in parola che è limitato ai vizi di legittimità, sembrerebbe preferibile ritenere che la norma applicabile sia quella della sostituzione del curatore qualora non si riesca a trovare un ragionevole punto di accordo. In ogni caso al Comitato dei creditori spetta la approvazione totale del programma senza necessità di intervento del giudice delegato al quale il programma stesso viene semplicemente trasmesso dopo la sua approvazione (in tal senso Trib. Roma, 28 aprile 2009) pur se allo stesso giudice delegato la norma lascia comunque l'importante potere di autorizzare gli atti di liquidazione qualora ritenuti conformi al programma di liquidazione, sicché, possono senz'altro residuare dubbi sulla marginalità del ruolo del giudice delegato rispetto all'approvazione dello stesso.

In ogni caso, per esigenze sopravvenute, il curatore può presentare, con le stesse modalità, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori ove già nominato, ma solo allorché dal ritardo possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Il supplemento del programma di liquidazione può servire qualora emergano nuove necessità prima non prevedibili o comunque non considerate nel programma di liquidazione di prima stesura.

Il programma approvato dal Comitato dei Creditori deve essere comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione dei relativi atti. L'eventuale mancato rispetto dei termini indicati nel programma di liquidazione senza l'esistenza di un giustificato motivo comporta la possibilità di revoca del curatore per giusta causa, così come, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, comporta revoca del curatore per giusta causa il mancato rispetto dell'art. 110, primo comma, legge fall. [3] Contro il decreto del Giudice delegato che approva il programma di liquidazione chiunque abbia interesse può esperire il reclamo di cui all'art. 26 l.fall., non solo ed esclusivamente per violazione di legge ma per qualsiasi motivo.

[1] Termine che, a norma del terzo comma dell'art. 104-ter l.fall. non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Qualora, rispetto a taluni cespiti dell'attivo fallimentare, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni che giustificano questo termine superiore.

[2] Salvo quanto previsto dall'art. 107 l.fall. secondo cui le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

[3] Norma che prevede che il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Formula

(da apporre in calce al Programma di Liquidazione)

Il Comitato dei creditori, esaminato il progetto di liquidazione predisposto dal curatore, lo approva.

Luogo e data......................

Firme dei Componenti:

Presidente........................

Componente....................

Componente....................

***

Il Giudice delegato

VISTO

il programma di liquidazione predisposto dal curatore, dott....,

CONSIDERATO

che il programma di liquidazione è stato approvato all'unanimità dal Comitato dei creditori

VISTO

L'art. 104-ter legge fall.

APPROVA

il programma di liquidazione supra esteso, autorizzando il compimento degli atti e delle operazioni nello stesso indicati, comprese le azioni che il Curatore intende esperire nei confronti di....

Luogo e data..........

Il Giudice delegato............

Commento

Al giudice delegato, in sede di autorizzazione dei singoli atti esecutivi contenuti nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, non spetta entrare nel merito delle scelte operate dal curatore, dovendo esercitare il proprio potere di controllo con riferimento alla c.d. regolarità formale ed alla c.d. legittimità sostanziale. Il giudice delegato, nell'autorizzare i singoli atti esecutivi contenuti nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, deve apprezzare la regolarità delle valutazioni svolte dal curatore, consistente nel rispetto dei canoni di sufficiente informazione, di non manifesta irragionevolezza e di sufficienza della motivazione. Il giudice delegato può negare l'autorizzazione all'instaurazione di azioni revocatorie indicate nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, qualora dal piano risulti che il curatore non abbia in alcun modo valutato il rapporto tra costi, rischi e benefici delle stesse.

Il curatore, nel redigere il proprio programma di liquidazione, per quanto attiene all'esperimento delle azioni revocatorie, deve valutare la loro convenienza sotto il profilo della presumibile fondatezza, della solvibilità della controparte e del loro valore in rapporti ai costi (in giur. si veda Trib. La Spezia 31 maggio 2010).

Bisogna precisare, inoltre, con riferimento al programma di liquidazione che in alcuni casi il programma stesso non è necessario. Ciò accade nelle ipotesi previste dall'art. 102 legge fall., norma che, in caso di previsione di insufficiente realizzo, prevede che il tribunale, con un decreto motivato che deve essere pronunciato prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore, corredata da una relazione sulle prospettive di liquidazione e previo parere del Comitato dei Creditori sentito il fallito, dispone di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo rispetto ai crediti concorsuali laddove risulti che non può essere acquisito attivo da distribuire ai creditori ammessi al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

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