Istanza di autorizzazione alla vendita in esecuzione del programma di liquidazioneInquadramento
Il programma di liquidazione alla luce delle disposizioni normative che lo regolano non può essere una pura e semplice dichiarazione di intenti del Curatore ma deve avere delle caratteristiche specifiche che lo identifichino come un vero atto di impegno nei confronti degli altri organi della procedura, oltre che con i creditori concorsuali. Le sue indispensabili caratteristiche, oltre al rispetto dei limiti temporali sopra descritti, devono pertanto essere quelle della analiticità rispetto alle modalità che il Curatore intende adottare quanto alla vendita dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare; della possibilità di concreta realizzazione nel rispetto delle modalità ivi previste; della prudenzialità rispetto alle scelte in concreto adottate. In esso il Curatore deve dimostrare quanto intende fare per conservare il valore dell'azienda del fallito tramite gli strumenti che la legge fallimentare gli affida, oltreché la garanzia della sua integrità. Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato all'affidamento ad altri professionisti o società specializzate di alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo e il comitato dei creditori può proporre al curatore stesso modifiche al programma già presentato 1 . Il Comitato dei creditori ha, quindi, un ruolo determinante atteso che lo stesso può certamente rifiutare sic et simpliciter l'approvazione del programma, ma può anche indicare modifiche allo stesso nei limiti della mera opportunità. Ci si domanda se il curatore possa o meno proporre reclamo ex art. 36 legge fall. contro il rifiuto del Comitato ma, stante la natura del reclamo in parola che è limitato ai vizi di legittimità, sembrerebbe preferibile ritenere che la norma applicabile sia quella della sostituzione del curatore qualora non si riesca a trovare un ragionevole punto di accordo. In ogni caso al Comitato dei creditori spetta la approvazione totale del programma senza necessità di intervento del giudice delegato al quale il programma stesso viene semplicemente trasmesso dopo la sua approvazione (in tal senso Trib. Roma, 28 aprile 2009) pur se allo stesso giudice delegato la norma lascia comunque l'importante potere di autorizzare gli atti di liquidazione qualora ritenuti conformi al programma di liquidazione, sicché, possono senz'altro residuare dubbi sulla marginalità del ruolo del giudice delegato rispetto all'approvazione dello stesso. Il programma approvato dal Comitato dei Creditori deve essere comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione dei relativi atti. [1] Salvo quanto previsto dall'art. 107 l.fall. secondo cui le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. FormulaTRIBUNALE DI ... Fallimento di ...(n. ____\ ____) Giudice delegato: Dott. ... ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE Ecc.mo Giudice delegato, il sottoscritto ...(Avv. o Dott., specificare) nella qualità di Curatore del Fallimento supra indicato, PREMESSO CHE in data ... il Comitato dei creditori ha approvato il programma di liquidazione e che successivamente, in data ..., il programma in questione è stato depositato in cancelleria; — che nel programma di liquidazione si prevede la vendita dell'immobile sito in ..., alla via ..., n. ..., ... (indicare dettagliatamente il bene, compresi i dati catastali necessari per l'identificazione); — in base a quanto previsto dal detto programma la vendita del sopra descritto bene si svolgerà, innanzi a Notaio incaricato dal curatore, con le modalità di seguito descritte .... Tanto esposto CHIEDE nel rispetto della previsione dell'art. 104-ter, ottavo comma, legge fall., all'Ill.mo Giudice delegato di autorizzare la vendita dell'immobile sopra descritto, nel rispetto delle modalità dettagliatamente previste nel disciplinare di gara 1 . Luogo e data ... Il Curatore ... [1] Al giudice delegato, in sede di autorizzazione dei singoli atti esecutivi contenuti nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, non spetta entrare nel merito delle scelte operate dal curatore, dovendo esercitare il proprio potere di controllo con riferimento alla c.d. regolarità formale ed alla c.d. legittimità sostanziale. Il giudice delegato, nell'autorizzare i singoli atti esecutivi contenuti nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, deve apprezzare la regolarità delle valutazioni svolte dal curatore, consistente nel rispetto dei canoni di sufficiente informazione, di non manifesta irragionevolezza e di sufficienza della motivazione. Il giudice delegato può negare l'autorizzazione all'instaurazione di azioni revocatorie indicate nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, qualora dal piano risulti che il curatore non abbia in alcun modo valutato il rapporto tra costi, rischi e benefici delle stesse. Il curatore, nel redigere il proprio programma di liquidazione, per quanto attiene all'esperimento delle azioni revocatorie, deve valutare la loro convenienza sotto il profilo della presumibile fondatezza, della solvibilità della controparte e del loro valore in rapporti ai costi (in giurisprudenza si veda Trib. La Spezia 31 maggio 2010). CommentoAl giudice delegato, in sede di autorizzazione dei singoli atti esecutivi contenuti nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, non spetta entrare nel merito delle scelte operate dal curatore, dovendo esercitare il proprio potere di controllo con riferimento alla c.d. regolarità formale ed alla c.d. legittimità sostanziale. Il giudice delegato, nell'autorizzare i singoli atti esecutivi contenuti nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, deve apprezzare la regolarità delle valutazioni svolte dal curatore, consistente nel rispetto dei canoni di sufficiente informazione, di non manifesta irragionevolezza e di sufficienza della motivazione. Il giudice delegato può negare l'autorizzazione all'instaurazione di azioni revocatorie indicate nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, qualora dal piano risulti che il curatore non abbia in alcun modo valutato il rapporto tra costi, rischi e benefici delle stesse. Il curatore, nel redigere il proprio programma di liquidazione, per quanto attiene all'esperimento delle azioni revocatorie, deve valutare la loro convenienza sotto il profilo della presumibile fondatezza, della solvibilità della controparte e del loro valore in rapporti ai costi (in giur. si veda Trib. La Spezia 31 maggio 2010). Bisogna precisare, inoltre, con riferimento al programma di liquidazione che in alcuni casi il programma stesso non è necessario. Ciò accade nelle ipotesi previste dall'art. 102 l.fall., norma che, in caso di previsione di insufficiente realizzo, prevede che il tribunale, con un decreto motivato che deve essere pronunciato prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore, corredata da una relazione sulle prospettive di liquidazione e previo parere del Comitato dei Creditori sentito il fallito, dispone di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo rispetto ai crediti concorsuali laddove risulti che non può essere acquisito attivo da distribuire ai creditori ammessi al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. |