Istanza al giudice delegato per autorizzazione alla vendita dell'azienda ex art. 104-ter, ultimo comma, l.fall.

Giuseppina Ivone

Inquadramento

Come detto, sia l'esercizio provvisorio sia l'affitto dell'azienda sono funzionali alla migliore allocazione sul mercato del complesso aziendale, da preferire rispetto ad una esitazione atomistica dei beni.

Il nuovo articolo 105 disciplina in maniera del tutto nuova il trasferimento di azienda in sede fallimentare, ponendo l'accento sulla salvaguardia dei valori aziendali, cui del resto è improntata tutta la disciplina concorsuale: dalla previsione di strumenti conservativi ex art. 15, comma 8 l.fall., all'esercizio provvisorio, alla disciplina dell'affitto di azienda, sono alla previsione di procedure competitive per la esitazione.

Il momento in cui deve essere effettuata la scelta da parte del curatore di vendita dell'azienda nel suo complesso o di singoli rami è ancora una volta il programma di liquidazione.

Nel programma deve essere infatti specificata la “possibilità” della cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami o di beni o rapporti in blocco. Tale possibilità cela una valutazione di opportunità e in sostanza una scelta strategica della procedura: finalizzata alla maggiore “soddisfazione” dei creditori (per dire: al maggiore soddisfacimento dei loro crediti): art. 105, comma 1.

Il programma di liquidazione, una volta approvato dal comitato dei creditori, dovrà essere sottoposto all'autorizzazione del giudice delegato che in quella sede opererà una verifica sulla legittimità dell'atto di liquidazione contemplato nel programma di liquidazione.

Formula

TRIBUNALE DI ...

Fallimento di ... (n. _______\ ____)

Giudice delegato: Dott. ...

Curatore: ...

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEL COMPLESSO AZIENDALE ... IN ESECUZIONE AL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 104-TER, ULTIMO COMMA, L.FALL.

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

PREMESSO CHE

— è stato predisposto programma di liquidazione ai sensi dell'art. 104 ter l.fall. depositato al Giudice delegato in data ...;

— il programma prevede la vendita dell'azienda ... secondo modalità e criteri indicati nel disciplinare di gara la cui bozza è stata allegata al programma di liquidazione;

— il programma prevede che la vendita sia organizzata secondo queste modalità di massima

— lo schema procedurale di riferimento è quello della vendita [ ... da svolgersi davanti a notaio delegato dalla procedura];

— per partecipare si richiede il deposito nel termine stabilito nel bando di una offerta segreta irrevocabile di acquisto la quale deve essere contenuta in busta chiusa indirizzata con le seguenti parole “Offerta di partecipazione a gara per la vendita dell' azienda ...”;

— per essere presa in considerazione l'offerta deve essere: 1) presentata nei termini; 2) essere conforme alle condizioni indicate nel disciplinare di gara; 3) essere dichiarata irrevocabile;

— il giorno stabilito per la gara il notaio delegato procederà ad aprire tutte le buste pervenute e dichiarerà quale sia l'offerta di maggior importo sulla vendita invitando i presenti alla presentazione di offerte palesi in aumento; la misura minima del rilancio sarà stabilita nel disciplinare;

— il Comitato dei creditori nel corso della riunione del ... e all'esito di un'ampia discussione in ordine ai criteri di vendita e al valore di stima del bene, ha approvato a maggioranza il programma di liquidazione ed il valore di stima dell'azienda (si allega copia del verbale);

— nel corso della riunione gli organi della procedura hanno confermato di fissare la data dell'asta per il giorno ... avanti al Notaio ... di ... ed, ove tale asta andasse deserta, fissando le successive date entro un arco temporale di 40 giorni dalla nuova pubblicazione degli avvisi di vendita; ciò in considerazione della opportunità di non protrarre oltre modo il tempo l'esercizio provvisorio.

Ciò posto, atteso che il programma di liquidazione è stato approvato a maggioranza dal comitato dei creditori, si chiede ai sensi dell'art. 104 ter, ultimo comma, l.fall. di essere autorizzata a dare esecuzione al programma di liquidazione nella parte relativa alla vendita in conformità al disciplinare di gara e all'avviso che si allegano alla presente istanza.

Luogo e data ...

Il Curatore ...

Commento

L'ultimo comma dell'art. 104 ter prevede che la esecuzione degli atti di liquidazione contemplati ne programma di liquidazione debba essere sottoposta alla autorizzazione del giudice delegato.

Al giudice delegato compete un controllo di legittimità dell'intero programma che deve infatti corrispondere ai principi e alle regole della legge fallimentare. In particolare, nell'ambito di tale funzione di controllo il giudice è chiamato a verificare il rispetto di alcuni principi fondamentali che governano le liquidazioni fallimentari: quello che rende obbligatoria la competitività delle procedure di vendita e quello che impone che le vendite siano precedute forme di pubblicità idonee a garantire che l'avviso di liquidazione di assets sia conosciuta da un numero il più ampio possibile di soggetti potenzialmente interessati.

Il legislatore ha previsto che tale controllo avvenga successivamente alla approvazione da parte del comitato dei creditori, con il rischio che il giudice possa non autorizzare la esecuzione di determinati atti ove contrari ai sopra richiamati principi. Per questa ragione alcuni tribunali hanno elaborato una diversa prassi, quella cioè di richiedere al curatore di sottoporre in via preventiva al giudice delegato il programma di liquidazione per la valutazione di legittimità; e solo dopo tale verifica, presentarlo al comitato dei creditori per la valutazione sulla convenienza e congruità del progetto.

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