Informativa del curatore al comitato dei creditori sull'aggiudicazione nella procedura di vendita fallimentareInquadramentoAi sensi dell'art. 107, comma 5, l.fall., degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione. Detto onere, data la sua importanza ai fini della necessaria informazione agli organi della procedura e della trasparenza che deve improntare la stessa, in caso di disrispetto può costituire un giusto motivo di revoca del curatore inadempiente, così come eventuali vizi della informazione stessa, ovvero il mancato deposito possono essere oggetto di reclamo ex art. 36 l.fall. Con l'informazione al giudice delegato degli esiti della procedura di vendita, il curatore si spoglia del potere di sospendere la vendita previsto dal comma precedente della norma. Si tratta di un obbligo connesso alla necessaria trasparenza della vendita e delle relative operazioni; a questa trasparenza si collega l'onere di deposito della relativa documentazione presso la cancelleria del Tribunale fallimentare: in essa dovrà senz'altro essere contenuta l'autorizzazione del g.d., la stima del bene effettuata dall'esperto, la prova della pubblicità effettuata per consentire la partecipazione alla procedura competitiva, tutte le offerte pervenute e l'esito della procedura per la selezione dell'offerta d'acquisto migliore. FormulaTRIBUNALE DI ... INFORMATIVA SULL'AGGIUDICAZIONE NELLA VENDITA FALLIMENTARE Fallimento di ... (n. _______\ ____) Giudice delegato: Dott. ... Ecc.mo Giudice delegato Egregio Comitato dei creditori [1] , il sottoscritto (Avv., Dott.)... nella qualità di curatore del Fallimento in epigrafe PREMESSO CHE — il giorno ... si sono svolte le operazioni di vendita dell'immobile di proprietà della Società fallita (indicare estremi identificativi) in ottemperanza al programma di liquidazione e alla autorizzazione del Giudice delegato del ... (allegare); — le offerte di acquisto presentate sono state ...(indicare numero) e, in particolare ___ (allegare verbale); — al termine delle operazioni di vendita l'immobile è stato aggiudicato al Sig. ...per un corrispettivo di Euro ... (allegare); tale offerta è stata garantita con la produzione di ... (indicare se assegno o altro e l'importo); — è tuttora pendente il termine previsto dall'art. 107, quarto comma, l.fall., per la presentazione di offerte irrevocabili in aumento del 10% rispetto all'importo dell'aggiudicazione [2] . Tanto si comunica ai sensi dell'art. 107, quinto comma, l.fall. Luogo e data ... Il Curatore ... (eventuali allegati) Visto della Cancelleria Nella formula si è ipotizzato che il Curatore comunichi con due diversi atti la stipula del contratto di vendita al Giudice delegato e al Comitato dei creditori ma l'informativa può ben essere unica nel qual caso andrà inserito anche l'altro destinatario. Come già visto il Curatore può sospendere la vendita ove pervenga un'offerta irrevocabile di acquisto in aumento di almeno il 10% del prezzo di aggiudicazione. CommentoLa norma dell'art. 107, quinto comma, l.fall., presuppone che al termine delle operazioni di vendita fallimentare il curatore abbia stipulato un contratto di compravendita del bene, o un contratto preliminare se si tratti di bene immobile o che sia pervenuta un'offerta irrevocabile d'acquisto che seguirà, tuttavia, le sorti della procedura di vendita. Ha giustamente precisato la giurisprudenza di merito che con l'informazione al Giudice delegato degli esiti della procedura di vendita previsti dalla norma, viene meno per il curatore il potere di sospendere la vendita fallimentare, potere che spetta, da questo momento in poi, al Giudice delegato stesso in ossequio al disposto dell'art. 108 l.fall. (in tal senso si veda Trib. Udine 7 novembre 2016). |