Autorizzazione del giudice delegato per la vendita di beni mobili ricevuti in pegno exart. 107 l.fall.

Giuseppina Ivone

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 51 l.fall. sono vietate azioni esecutive individuali sui beni rientranti nel fallimento, in ossequio alla regola del concorso dei creditori. Tale concorso tra i creditori deve però essere coordinato con l'eventuale presenza di un pegno o di un privilegio sui beni mobili che comporti anche il diritto di ritenzione ai sensi delle norme del codice civile. Stante, tuttavia, la previsione dell'art. 51 l.fall. sopra ricordata, il creditore non può agire individualmente sui beni compresi nel fallimento ed è obbligato alla consegna al curatore anche del bene assistito da privilegio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 53 l.fall., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché richiede l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all'autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand'anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (Cass. n. 27044/2006).

Solo dopo che il bene in questione o il credito siano stati ammessi al passivo fallimentare, il creditore che sia munito del privilegio può chiedere al Giudice delegato l'autorizzazione alla vendita. Questa autorizzazione viene concessa soltanto previo parere del curatore e del comitato dei creditori; sarà il giudice a fissare nel proprio provvedimento (un decreto) le modalità e i tempi della vendita del bene in ossequio al disposto dell'art. 107 l.fall.

La dottrina ha evidenziato la necessità di inserimento nel programma di liquidazione del riferimento al soggetto che provvederà alla vendita dei beni in questione che potrà essere senz'altro il curatore ma anche, in caso di accoglimento dell'istanza, il creditore.

Con specifico riferimento ai beni assistiti da pegno, la norma dell'art. 53 l.fall. è generica non specificando alcuna tipologia di pegno che legittima alla proposizione dell'istanza, pur se secondo la giurisprudenza nel caso di pegno su credito il creditore è legittimato a riscuoterlo ma non può concretamente ottenere la somma escussa in mancanza di ammissione al passivo e di autorizzazione del Giudice delegato (Cass. n. 651/1989).

Va poi ricordato che pur riconoscendosi il diritto del creditore pignoratizio di chiedere al giudice delegato di essere autorizzato alla vendita del bene pignorato, secondo le modalità da questi stabilite, il curatore può essere autorizzato, in ogni tempo, a riprendere le cose date in pegno oppure a chiederne la vendita, senza che tali iniziative possano subire preclusione alcuna da parte del creditore pignoratizio, neppure in relazione al precetto normativo previsto dall'art. 2798 c.c. (in tal senso Trib. Perugia 7 luglio 1989).

Formula

(da apporre in calce all'istanza)

Il Giudice delegato,

letta l'istanza del Curatore di cui sopra, esaminati gli allegati alla stessa, visti gli artt. 53, secondo comma e 107 l.fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), visto il parere favorevole del Curatore e del Comitato dei creditori, ritenuto che la richiesta del creditore possa essere accolta

AUTORIZZA

Lo stesso alla vendita dei beni descritti nell'istanza nel termine.... con le modalità di seguito specificate....

Luogo e data....

(Firma del Giudice delegato e del Cancelliere)

Commento

Secondo la dominante giurisprudenza di legittimità il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 l.fall. per il soddisfacimento del proprio credito, e l'incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevuti in garanzia (salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza, ex art. 1851 c.c.) resta sottratto alla revocatoria, operando la compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione (da ultimo Cass. n. 24865/2014; in precedenza Cass. S.U., n. 202/2001).

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