Informativa del curatore sull'esito della procedura di vendita

Giuseppina Ivone

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 107, quinto comma, l.fall., il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, degli esiti delle procedure, depositando in cancelleria la relativa documentazione. Detto onere, data la sua importanza ai fini della necessaria informazione agli organi della procedura e della trasparenza che deve improntare la stessa, in caso di disrispetto può costituire un giusto motivo di revoca del curatore inadempiente, così come eventuali vizi della informazione stessa, ovvero il mancato deposito possono essere oggetto di reclamo ex art. 36 l.fall. Con l'informazione al giudice delegato degli esiti della procedura di vendita, il curatore si spoglia del potere di sospendere la vendita previsto dal comma precedente della norma. Si tratta di un obbligo connesso alla necessaria trasparenza della vendita e delle relative operazioni; a questa trasparenza si collega l'onere di deposito della relativa documentazione presso la cancelleria del Tribunale fallimentare: in essa dovrà senz'altro essere contenuta l'autorizzazione del g.d., la stima del bene effettuata dall'esperto, la prova della pubblicità effettuata per consentire la partecipazione alla procedura competitiva, tutte le offerte pervenute e l'esito della procedura per la selezione dell'offerta d'acquisto migliore.

Formula

TRIBUNALE DI ....

Fallimento di .... (n. ....\ ....)

Giudice delegato: Dott. ....

INFORMATIVA AL GIUDICE DELEGATO

ED AL COMITATO DEI CREDITORI SULLA PROCEDURA DI VENDITA FALLIMENTARE

***

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

Egregio Comitato dei creditori;

il sottoscritto (Avv.... Dott.... indicare titolo) curatore del fallimento sopra specificato

SIGNIFICA QUANTO SEGUE

nel programma di liquidazione approvato in data....dal Comitato dei creditori è contemplata la vendita dell'immobile sito in .... via .... acquisito all'attivo fallimentare;

in data .... il Giudice delegato ha autorizzato la vendita del suddetto bene, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;

Se si è svolta una procedura di vendita all'incanto indicare estremi.... (ad es. l'asta si è svolta dinanzi al Notaio .... come da verbale che si allega);

in particolare, nel corso della suddetta gara .... (esporre i fatti occorsi durante la gara ed il suo esito) .

L'informativa è resa agli organi della procedura ai sensi di legge.

Luogo e data ....

Il Curatore ....

(Allegare ai sensi dell'art. 107, comma 5, l.fall. La documentazione relativa alla vendita)

Commento

La norma dell'art. 107, quinto comma, l.fall., presuppone che al termine delle operazioni di vendita fallimentare il curatore abbia stipulato un contratto di compravendita del bene, o un contratto preliminare se si tratti di bene immobile o che sia pervenuta un'offerta irrevocabile d'acquisto che seguirà, tuttavia, le sorti della procedura di vendita.

Ha giustamente precisato la giurisprudenza di merito che con l'informazione al Giudice delegato degli esiti della procedura di vendita previsti dalla norma, viene meno per il curatore il potere di sospendere la vendita fallimentare, potere che spetta, da questo momento in poi, al Giudice delegato stesso in ossequio al disposto dell'art. 108 l.fall. (in tal senso si veda Trib. Udine 7 novembre 2016).

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