Osservazioni al piano di riparto

Giuseppina Ivone

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 117 l.fall., una volta approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme relative.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca depositaria del conto della procedura. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.

Formula

TRIBUNALE DI ....

SEZ. FALL.

Giudice delegato: Dott. ....

Curatore: ....

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

il sottoscritto Sig. ...., C.F.. ...., residente in ...., alla via ...., n. ...., elettivamente domiciliato in ...., alla via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F.. ...., P.E.C...., fax n. ...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine/in calce al presente atto

ESPONE QUANTO SEGUE

- Il sottoscritto ha proposta domanda di ammissione al passivo per un credito di Euro .... derivante da ....;

- nel piano di riparto depositato in Cancelleria dal Curatore il giorno ...., il curatore ha affermato che il credito in questione si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.... (indicare eccezioni avanzate dal Curatore);

- tale affermazione è inveritiera atteso che il credito in questione è soggetto alla prescrizione decennale e la stessa non si è ancora maturata.... (esporre repliche e allegare).

Pertanto il sottoscritto

CHIEDE

Che la S.V. voglia considerare le osservazioni supra esposte nell'udienza in cui si provvederà all'esame dello stato passivo fissata per il giorno....

Luogo e data....

Firma Avv. ....

(PROCURA)

Commento

Nella ripartizione dell'attivo del fallimento, le osservazioni dei creditori possono investire soltanto la graduazione dei privilegi e la collocazione di ciascun credito rispetto a quelli concorrenti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. In giurisprudenza si è posto il caso in cui il giudice delegato non abbia provveduto d'ufficio al riconoscimento in privilegio della rivalutazione monetaria e degli interessi postfallimentari sui crediti di lavoro (dovuto, ai sensi dell'art. 54 l.fall., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 162/2001), e tale vizio non sia stato fatto valere con l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall.; secondo la giurisprudenza di legittimità in questa ipotesi il creditore non può più far valere tali pretese in sede di reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto, predisposto in conformità alle risultanze del predetto stato passivo (Cass. n. 18105/2009).

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