Istanza per chiudere il fallimento per mancanza di domande di ammissione al passivo.InquadramentoAi sensi dell'art. 118, comma 1, l.fall., norma che testualmente e tassativamente elenca le ipotesi di chiusura della procedura concorsuale, il fallimento si chiude in quattro ipotesi: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non siano state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima della ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono estinti e sono stati pagati tutti i debiti e le spese in prededuzione; 3) quando viene compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando, nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neanche parzialmente i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese della procedura. In presenza di un delle ipotesi previste dall'art. 118 l.fall., nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura. La chiusura del fallimento, pertanto, può essere dichiarata nei casi previsti dall'art. 118 citato nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domanda tardiva di ammissione di crediti al passivo. La cognizione, pertanto, rimessa al giudice, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l.fall., è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura prevista dai nn. da 1 a 4 del precedente art. 118 e il reclamo contro il decreto di chiusura è dato per porre in discussione, appunto, la ricorrenza in concreto dello specifico caso rispetto al quale deve, altresì valutarsi la ricorrenza in concreto dello specifico caso rispetto al quale deve, altresì, valutarsi la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione (Cass. I, n. 395/2010). Al fine di consentire al curatore una esaustiva considerazione delle problematiche connesse alla chiusura del fallimento si osserva quanto segue. Va riconosciuto, in via di eccezione, ai soggetti che non siano stati ammessi al passivo ma che hanno proposto opposizione al provvedimento di rigetto della loro istanza, il diritto a proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura concorsuale a condizione che forniscano la prova dell'interesse attuale e concreto ad ottenere la propria soddisfazione in sede fallimentare piuttosto che mediante l'esercizio di un'azione individuale da proporsi in danno del fallito tornato in bonis. È, quindi, di tutta evidenza che il riconoscimento della legittimazione attiva dei creditori a proporre reclamo avverso il provvedimento recante la chiusura della procedura concorsuale, deducendo ragioni diverse da quelle previste dall'art. 118 l.fall. costituisce per i ricorrenti ex art. 98 l.fall. lo strumento di garanzia nell'ambito di un sistema in cui la chiusura del fallimento consegue l'impossibilità di decidere nel merito le domande di ammissione al passivo, che siano state, in tutto o in parte, rigettate (Trib. Roma, sez. fall., 28 marzo 2013, n. 6574). FormulaTRIBUNALE DI ... Fallimento ... Giudice delegato Dott. ... Curatore Dott ... ISTANZA DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER MANCANZA DI DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO EXART. 118, N. 1 L.FALL. Il sottoscritto nella qualità di Curatore del Fallimento in oggetto, PREMESSO CHE — con sentenza del ... il Tribunale ha dichiarato il fallimento della Società ....; — nella procedura concorsuale di cui in oggetto non è stata proposta alcuna domanda di ammissione al passivo entro i termini previsti dalla sentenza dichiarativa del fallimento, né sono state proposte domande tardive di insinuazione al passivo; — poiché si versa nella fattispecie di chiusura del fallimento dall'art. 118, n. 1, l.fall. CHIEDE all'Ill.mo Tribunale, presi gli opportuni provvedimenti, di dichiarare chiusa la procedura di fallimento della Società ... s.r.l. ai sensi dell' art. 118, comma 1, l.fall. Con osservanza Il Curatore ... CommentoLa fattispecie è quella della istanza di chiusura per mancanza di passivo, nella quale si fanno rientrare sia l'ipotesi di mancata presentazione di domande di ammissione in via tempestiva nel termine di legge, come la ipotesi di domande tempestivamente presentate ma poi ritirate prima di essere prese in esame dal giudice delegato, ovvero ritirate dopo l'ammissione da parte del giudice delegato; o, infine, la ipotesi di domande in parte rigettate e in parte ritirate. Rientra in tale fattispecie anche la ipotesi di rigetto di tutte le domande tempestivamente presentate sempe che tale rigetto sia divenuto definitivo. La nuova formulazione dell'art. 118 n. 1 prevede poi che se vi sono crediti prededucibili e spese di procedura non ancora soddisfatti, la procedura debba proseguire anche solo per provvedere al loro pagamento sino all'esaurimento dell'attivo disponibile. |