Proposta di concordato da parte del socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito

Vito Amendolagine
Giuseppina Ivone

Inquadramento

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

Formula

TRIBUNALE DI ...

SEZ. FALL.

PROPOSTA DI CONCORDATO PARTICOLARE DA PARTE DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DICHIARATO FALLITO

Fallimento di ...

Giudice delegato: Dott. ...

Curatore: Dott. ...

Il Sig. ..., C.F. n. ..., nato a ..., residente in ..., alla via ..., n. ..., elettivamente domiciliato in ..., alla via ..., n. ..., presso e nello studio dell'Avv. ..., C.F. n ..., PEC ..., fax n. ..., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al presente atto

PREMESSO

— che l'istante è socio illimitatamente responsabile della Società ..., dichiarato fallito sentenza del Tribunale di ... n. ... emessa in data ...;

— che lo stato passivo è stato reso esecutivo con decreto in data ...;

— che l'istante intende proporre concordato particolare ai creditori ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento alle condizioni sotto indicate:

a) pagamento integrale dei creditori privilegiati;

b) pagamento integrale delle spese di procedura e delle altre spese in prededuzione ivi compreso il compenso al curatore del fallimento;

c) pagamento della percentuale del ... % ai creditori chirografari;

d) tutti i pagamenti saranno effettuati entro ... dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del predetto concordato;

e) garante dell'esecuzione del concordato sarà ...che contro cessione delle attività fallimentari si assume l'obbligo di adempiere a tutti gli obblighi del concordato sino alla concorrenza della somma di Euro ... che viene messa a disposizione come segue: la somma di Euro ... verrà versata al Curatore mediante assegni circolari, almeno venti giorni prima della data dell'udienza di omologa; la somma di Euro ..., mediante garanzia fideiussoria rilasciata dalla Banca di ..., Agenzia n. ..., di ..., alla via ..., n. ...

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi degli artt. 154 e 125 e ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dar corso alla procedura per l'approvazione del concordato come sopra proposto e, in caso di accettazione, al giudizio di omologazione dello stesso.

Con osservanza

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Avv.

I ... sottoscritt ..., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, comma 2, 20 del medesimo decreto, autorizzo l'Avv. ... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi.

Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali).

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ..., alla Via ... n. ...

...

È autentica

Firma Avv. ...

Commento

Il socio illimitatamente responsabile può essere ammesso alla procedura concordataria solo in relazione ai debiti sociali, non rivestendo egli, di per sé, la qualità di imprenditore, e dunque potendosi avvantaggiare dell'effetto esdebitatorio solo limitatamente alle obbligazioni sociali. Pertanto, non solo la società, ma anche i soci illimitatamente responsabili sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni sociali nei limiti del trattamento satisfattorio previsto dal piano concordatario. sicché l'esecuzione di questo ultimo libera, in relazione alle sole obbligazioni sociali, anche i soci illimitatamente responsabili. Essi invece restano interamente responsabili per i propri debiti personali ed i creditori personali sono liberi di aggredire esecutivamente il patrimonio del socio illimitatamente responsabile, con l'unico limite della preventiva escussione del patrimonio sociale, non operando il meccanismo del c.d. automatic stay di cui all'art. 168 l. fall.

Infatti la giurisprudenza maggioritaria (ex pluribus, Cass. n. 7273/2010; Cass. n. 11343/2001; Cass. n. 8097/1992; Cass. n. 3229/1987; Cass. n. 992/1987) nega che il concordato preventivo della società si possa estendere ai soci illimitatamente responsabili e possa coinvolgere anche il patrimonio personale di questi, e ciò in base alla considerazione del carattere eccezionale dell'art. 147 l.fall. insuscettibile di analogica applicazione e della portata dell'art. 184 l.fall., limitata alla sola efficacia esdebitatoria del concordato per i soci in relazione alle sole obbligazioni sociali (parzialmente contraria Cass. n. 12405/1995 la quale, pur escludendo che i soci illimitatamente responsabili possano essere ammessi al concordato preventivo, ha ritenuto subordinata l'ammissibilità del concordato preventivo per cessione dei beni alla contestuale cessione del patrimonio personale dei soci).

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